Uno dei motivi più frequenti di litigio tra genitori separati, o divorziati, è quello su come le somme versate a titolo di contributo al mantenimento vengano effettivamente utilizzate. Spesso ci sono recriminazioni perché le somme, secondo una delle parti, vengono usate per spese inutili, superflue o per l’acquisto di beni personali piuttosto che necessari al figlio.
Si può, quando si ha la prova di una tale condotta, denunciare chi percepisce l’assegno? Sono sindacabili le spese effettuate usando l’assegno di mantenimento?
Secondo quanto deciso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37354/2025, la risposta sarebbe no.
Il Caso
Un uomo denunciava la propria ex moglie accusandola di aver dilapidato le somme versate dallo stesso in favore del figlio o comunque di averle malversate. L’accusa era di aver violato l’art. 570, II comma, n. 1 cp. Il Tribunale di Livorno riteneva fondata l’accusa e, quindi condannava la donna.
La stessa, tuttavia, ricorreva presso la Corte d’appello di Firenze che accertava come la stessa mensilmente, una volta ricevuta la somma, non la destinava, sicuramente non integralmente, a soddisfare le esigenze del figlio.
Riteneva, quindi, corretta la decisione assunta dal Tribunale di Livorno poiché il reato di malversazione risultava integrato.
La donna ricorreva in Cassazione che ribaltava completamente le sentenze emesse nei due precedenti gradi di giudizio.
Secondo la Corte, infatti, il minore non è titolare delle somme percepite.
Inoltre il genitore che è obbligato al pagamento non ha diritto ad avere dal coniuge affidatario, che ha un diritto in iure proprio a percepire le somme,un rendiconto.
Se la condotta del coniuge affidatario che percepisce la somma è inadeguata allora questi potrà essere accusato di aver violato l’obbligo di assistenza oppure di incuria, negligenza e alla luce di queste accuse ben si potrebbero avere delle conseguenze tali da far ottenere all’altro genitore delle modifiche al provvedimento di affidamento se non dei provvedimenti inerenti la responsabilità genitoriale.
Tuttavia non è mai possibile ravvisarsi la diversa ipotesi del reato di malversazione o dilapidazione di beni del minore poiché “ è orientamento consolidato che non è configurabile il delitto di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, previsto dall’art. 570, comma secondo, n. l), cod. pen., con riguardo alla gestione delle somme versate dal genitore non affidatario al genitore affidatario, vantando quest’ultimo un diritto iure proprio su tali somme”.
Sicuramente questa sentenza consente di poter affermare come effettivamente esistano dei genitori che usano impropriamente i soldi che sarebbero destinati ai figli.
Il rimedio, tuttavia, non si rinviene in sede penale ma in sede civile.
In ogni caso serve idonea prova a sostegno delle proprie affermazioni al fine di evitare di incorrere in contestazioni che, di fatto, potrebbero portare a conseguenze dannose sia per il minore che per il genitore che ha agito nel tentativo di tutelare il figlio.
Sara Astorino, legale, consulente Aduc
