Divieto pubblicità gioco: Tar Lazio accoglie ricorso di Google e annulla la multa dell’Agcom

Google ha presentato un ricorso al Tar del Lazio chiedendo l’annullamento della sanzione irrogata dall’Agcom (l’Autorità Garante delle Comunicazioni) da 750.000 euro per aver pubblicizzato siti web di gioco d’azzardo, in violazione del ‘Decreto Dignità‘.

Il Tribunale ha ribadito che “come disposto dall’art. 16 D.lgs. 70/2003, in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa ai servizi della società dell’informazione nel mercato interno, “nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’ informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso”.

“Tali disposizioni costituiscono espressione di principi generali applicabili anche al caso di specie, in quanto individuano e delimitano la responsabilità degli operatori che prestano “servizi della società dell’informazione”; la responsabilità del prestatore deve quindi essere valutata alla luce del ruolo dallo stesso svolto e riconosciuta solo quando questo sia stata di natura attiva, non potendo, diversamente, tale soggetto essere ritenuto responsabile per i dati che ha memorizzato su richiesta di un inserzionista salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi; nel caso di specie dalla descrizione dell’illecito resta indimostrata una condotta consapevole e partecipativa di Google Ireland all’attività promozionale vietata, risultando invece la celere rimozione dalla piattaforma dei video contestati dall’Autorità resistente”.

“Ciò premesso, reputa il Collegio che, dovendosi il servizio offerto dalla piattaforma “YouTube” qualificare in termini di “hosting”, la mera valorizzazione degli indici presenti nel provvedimento impugnato (strumentalità alla diffusione del messaggio ed elaborazione di quest’ultimo dal sistema utilizzato) non sia di per sé sufficiente, alla luce del riportato quadro normativo e giurisprudenziale, a fondare, nel caso di specie, la responsabilità del gestore della piattaforma per la violazione del “Decreto Dignità”.

Per questi motivi il Tar del Lazio ha accolto il ricorso e annullato la sanzione imposta dall’Agcom.

 

AGIMEG