Disservizi in vacanza: torna lo Sportello del Turista di Confconsumatori

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Riparte oggi, per il diciottesimo anno, lo Sportello del Turista di Confconsumatori: un importante presidio a tutela dei viaggiatori, attivo a livello nazionale per tutta l’estate. Sarà possibile ricevere informazioni, consulenza e assistenza al telefono, online e anche in presenza – nelle ormai tradizionali sedi situate tra le province di Catania, Messina e Ragusa – rispetto a tutti i disservizi e le problematiche in materia di turismo.

Questo il nuovo indirizzo e–mail dedicato: sportelloturista@confconsumatori.it  

 

COSA TENERE A MENTE QUEST’ESTATE

AUMENTI PREZZI PACCHETTI TURISITICI: COME DIFENDERSI – In questo periodo di partenze potrebbero verificarsi richieste illegittime di integrazione del prezzo pagato al momento dell’acquisto del pacchetto. È importante, per questo, conoscere cosa prevede a riguardo il Codice del Turismo, in quale ipotesi l’aumento è consentito e a quali condizioni. Innanzitutto, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente. È opportuno, pertanto, controllare il contratto per verificare l’esistenza o meno della relativa clausola. La seconda cosa da sapere è che un aumento di prezzo è possibile solo se comunicato almeno 20 giorni prima della partenza. Le richieste di integrazione che non rispettano tali termini sono illegittime e non potrebbero essere formulate: il consiglio è dunque di contestarle.

Le richieste di aumenti di prezzo, poi, non possono essere generiche ma sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

Infine, se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso o penalità. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al turista un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. Se il pacchetto sostitutivo è di qualità o costo inferiore, il viaggiatore, se accetta, ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. In ogni caso il consumatore non è obbligato ad accettare le soluzioni proposte e se decide di recedere l’organizzatore gli deve rimborsare tutte le somme corrisposte senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.

L’aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo. Attenzione ad alcuni particolari: la comunicazione deve contenere le modifiche proposte e la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, l’indicazione di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione, le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il suddetto periodo e l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.

RECESSO ENTRO 5 GIORNI DAI CONTRATTI DI ACQUISTO ONLINE – Esiste un termine purtroppo ancora poco conosciuto dai consumatori: è possibile recedere dai contratti di acquisto online dei pacchetti turistici (che sono contratti a distanza negoziati al di fuori dei locali commerciali) entro 5 giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui ricevono le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari, se successiva. Bisogna prestare massima attenzione perché si tratta di un termine più breve previsto espressamente dal Codice del Turismo rispetto a quello di 14 previsto dal Codice del Consumo per i contratti a distanza. Il consumatore, se rispetta il termine, non deve motivare la propria scelta. Se dopo l’acquisto ci si accorge di aver pagato un prezzo troppo alto o se la vacanza non coerente con le proprie esigenze, può tranquillamente recedere.

CANCELLAZIONI E RITARDI AEREI: MOLTI “PROGRAMMATI” – Questi disservizi, molto comuni, si sono puntualmente ripresentati anche in questo primo periodo di vacanze. Spesso le compagnie tentano di sottrarsi agli obblighi previsti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004, invocando presunte circostanze eccezionali, senza peraltro indicarle. Consigliamo ai passeggeri di non farsi ingannare da queste risposte e di insistere nelle richieste di compensazione pecuniaria, rimborso, risarcimento e riprotezione: diritti irrinunciabili dei passeggeri. Inoltre, in alcuni casi cancellazioni e ritardi appaiono “programmati”. Infatti, molte cancellazioni sono avvenute con due settimane di anticipo e molti ritardi si attestano tra le due e le tre ore. Non trattandosi di casi isolati è chiaro che in entrambe le circostanze le compagnie tentano di sottrarsi in tal modo al pagamento della compensazione pecuniaria.

 

I TEMI DI ASSISTENZA

PACCHETTI TURISTICI – I pacchetti turistici hanno per oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso. Comprendono almeno due dei seguenti elementi: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscono parte significativa al pacchetto turistico, come ad esempio visite ed escursioni. Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno, anche da vacanza rovinata, e/o riduzione del prezzo, in caso di mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore (tour operator o agenzia di viaggi) o del venditore (agenzia di viaggi, anche on–line).

VIAGGI AEREI: CANCELLAZIONE DEL VOLO – La compagnia ha l’obbligo di offrire al passeggero la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto o la riprotezione con altro volo. Spettano in ogni caso l’assistenza e la compensazione pecuniaria che, in base alla tratta, può essere di 250, 400 o 600 euro.

RITARDI – Anche in questi casi sono previsti rimborsi e risarcimenti in base alle ore di ritardo. Per i ritardi prolungati, pari o superiori alle tre ore, al passeggero spetta, oltre l’assistenza, la compensazione pecuniaria nella stessa misura della cancellazione.

NEGATO IMBARCO – Comprende anche il cosiddetto overbooking, quando il numero di passeggeri supera i posti disponibili. Al passeggero spettano gli stessi diritti previsti in caso di cancellazione.

BAGAGLI – Risarcimento per distruzione, danneggiamento, smarrimento o ritardata consegna del bagaglio. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata entro 7 giorni in caso di danneggiamento ed entro 21 giorni per la ritardata consegna. Nell’immediatezza la constatazione dell’evento deve essere effettuata presso l’Ufficio Lost and Found dell’aeroporto di arrivo compilando il modulo PIR e prima di lasciare l’aera aeroportuale.

VIAGGI IN TRENO – In caso di ritardi e disservizi è possibile chiedere il risarcimento in virtù del Codice del Consumo e del Regolamento Comunitario n. 1371/2007.

VIAGGI IN AUTOSTRADA – L’automobilista ha diritto di richiedere alla società autostradale competente i seguenti risarcimenti: a) Danni causati da insidia e trabocchetto per la presenza di oggetti sulla carreggiata o per cavi pendenti in galleria. b) Danni causati dalla presenza sulla carreggiata di liquido oleoso o similare. c) Danni causati da tempi di percorrenza superiori rispetto al normale, come ritardi o soste prolungate.

VIAGGI A BORDO DI NAVE – La normativa di riferimento è il Regolamento UE n. 1177/2010, che prevede tutele in caso di ritardi e cancellazioni. Oltre al risarcimento danni.

SOGGIORNI IN ALBERGO – Il turista che subisce dei disservizi durante i giorni di soggiorno può chiedere il risarcimento all’albergatore.

 

«Anche il 2023 ci vede impegnati a fianco dei turisti contro soprusi, inadempienze e illegittime richieste – hanno dichiarato Marco Festelli, presidente di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale Trasporti e Turismo e vicepresidente dell’associazione –. Ogni estate porta nuove segnalazioni di disservizi accanto a quelle ormai consolidate nel tempo. Da parte nostra aiuteremo i consumatori ad affrontare sia le une che le altre perché il consumatore ha diritto di godere a pieno di un periodo di svago e riposo».

 

COME CONTATTARE LE SEDI DELLO SPORTELLO DEL TURISTA

 

CATANIA (Viale della Libertà n. 221)

 

Contatti: 095.7049705 (durante gli orari di apertura) e 340.7289212 –

sportelloturista@confconsumatori.it   

Orari di apertura: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 13; Lunedì e Mercoledì dalle 15 alle 19

 

GIARRE (CT) (Via N. Tommaseo n. 121)

 

Contatti: 095.932573 (durante gli orari di apertura) – confconsumatorigiarre@hotmail.it

Orari di apertura: Mercoledì dalle 17 alle 20

 

MESSINA (Via Antonio Salandra n. 19, piano terra)

 

Contatti: 351.8647740 – confconsumatori.messina@gmail.com

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 16,30 alle 19,30 previo appuntamento telefonico

 

TAORMINA (ME) (Via Bastione n. 6)

 

Contatti: 329.3115995 – confconsumatori.taormina@gmail.com

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 previo appuntamento telefonico

 

RAGUSA (Via Dante n. 9)

 

Contatti: 348.0521494 – confconsumatorirg@alice.it

Orari di apertura: Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 13