Discriminazione sul posto di lavoro: la tutela dei diritti delle persone disabili contro le discriminazioni indirette si estende ai genitori di bambini disabili

Le condizioni di impiego e di lavoro devono essere adattate per consentire a tali genitori di occuparsi del loro figlio senza rischiare di subire una discriminazione indiretta

Un’operatrice di stazione ha chiesto a più riprese al suo datore di lavoro di essere assegnata a un posto di lavoro a orario fisso. La sua domanda si fondava sulla necessità di occuparsi di suo figlio, affetto da una grave disabilità e da un’invalidità totale. Il datore di lavoro le ha accordato, a titolo provvisorio, taluni accomodamenti. Esso si è tuttavia rifiutato di rendere permanenti tali accomodamenti. L’operatrice ha contestato tale rifiuto dinanzi ai giudici italiani e la causa è stata portata davanti alla Corte di cassazione italiana.
Tale giudice si è rivolto alla Corte di giustizia poiché nutre dubbi quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di tutela contro la discriminazione indiretta di un lavoratore che si occupa di suo figlio minore gravemente disabile, pur non essendo disabile egli stesso.
La Corte risponde che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi della direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro 2, si estende anche a un lavoratore che ne è vittima a causa dell’assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità.
Come risulta dalla sentenza Coleman 3, in cui la Corte ha già dichiarato che tale direttiva mira a vietare la discriminazione diretta «per associazione» fondata sull’handicap, tale direttiva mira a combattere ogni forma di discriminazione fondata sull’handicap. Inoltre, le disposizioni di tale direttiva devono essere lette alla luce del principio di non discriminazione, del rispetto dei diritti dei minori e del diritto all’integrazione delle persone disabili previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 4. Da tali atti risulta che, per salvaguardare i diritti delle persone disabili, in particolare se si tratta di minori, il principio generale di non discriminazione riguarda la discriminazione indiretta «per associazione» fondata sull’handicap affinché la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro sia garantita anche ai loro genitori, e questi ultimi non subiscano un trattamento sfavorevole sul loro posto di lavoro a causa della situazione dei loro figli.
Secondo la Corte, per garantire l’uguaglianza tra i lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli idonee a consentire loro di fornire l’assistenza necessaria ai loro figli disabili, con il limite del carattere sproporzionato che tale onere potrebbe comportare per il datore di lavoro. Di conseguenza, il giudice nazionale dovrà verificare che, in tale causa, la domanda del lavoratore non costituisca un onere del genere.