Diritto d’asilo: uno Stato membro non può invocare un afflusso imprevedibile di richiedenti protezione internazionale per sottrarsi all’obbligo di soddisfare le esigenze essenziali dei richiedenti asilo

Mandatory Credit: Photo by imageBROKER/REX/Shutterstock (2028654a) Office towers of the European Court of Justice, European Quarter on the Kirchberg-Plateau, Luxembourg City, Luxembourg, Europe, PublicGround VARIOUS

Due richiedenti asilo, un cittadino afghano e uno indiano, sono stati costretti a vivere per diverse settimane in condizioni precarie in Irlanda dopo che tale Stato membro ha rifiutato di fornire loro le condizioni minime di accoglienza previste dal diritto dell’Unione. Infatti, sebbene le autorità irlandesi abbiano consegnato a ciascuno di loro un unico buono di 25 euro, esse non hanno assegnato loro un alloggio, invocando la mancanza di alloggi disponibili nei centri di accoglienza dedicati, nonostante la disponibilità in Irlanda di alloggi individuali e temporanei.

Non disponendo di un alloggio, i due richiedenti non potevano beneficiare del sussidio per le spese giornaliere previsto dal diritto irlandese. Essi hanno allora dormito in strada o, occasionalmente, in alloggi precari. Hanno dichiarato di essere rimasti senza cibo, di non essere stati in grado di preservare la loro igiene e di essersi trovati in una situazione di difficoltà per le condizioni di vita e le violenze a cui sono stati esposti. Essi hanno adito l’Alta Corte (Irlanda) al fine di ottenere il risarcimento del danno così subito.
Le autorità irlandesi riconoscono una violazione del diritto dell’Unione, ma invocano un caso di forza maggiore, che sarebbe costituito dall’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili in territorio irlandese per i richiedenti protezione internazionale, a causa di un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi dopo l’invasione dell’Ucraina. Per contro, tali autorità non sostengono di essere state oggettivamente impossibilitate a fornire condizioni materiali di accoglienza che coprano le esigenze essenziali di tali richiedenti. L’Alta Corte interroga la Corte di giustizia sulla possibilità di escludere la responsabilità dello Stato in tali circostanze, nonostante gli obblighi derivanti dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza 1 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Nella sua sentenza, la Corte ricorda che gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva, a fornire ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza che garantiscano un tenore di vita adeguato, dando alloggio, sostegno economico, buoni o una combinazione di tali forme. Tali condizioni devono soddisfare le esigenze essenziali, ivi compreso un alloggio adeguato, e salvaguardare la salute fisica e mentale delle persone interessate.
Pertanto, uno Stato membro che si astenga dal fornire tali condizioni materiali ad un richiedente privo di mezzi sufficienti, anche solo temporaneamente, eccede manifestamente e gravemente il margine di discrezionalità di cui dispone in relazione all’applicazione della direttiva. Tale astensione è quindi idonea a costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, che fa sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato.

Sebbene il diritto dell’Unione stabilisca un regime derogatorio, rigorosamente disciplinato, che consente di adattare le modalità di accoglienza, in caso di esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili per i richiedenti protezione internazionale, l’applicazione di tale regime presuppone che la situazione presenti un carattere eccezionale, che essa sia debitamente giustificata e limitata nel tempo. Tale regime trova applicazione, in particolare, quando un afflusso massiccio e imprevedibile di cittadini di paesi terzi comporta la saturazione temporanea delle capacità di accoglienza. Tuttavia, anche in tal caso, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano soddisfare, in ogni caso, le esigenze essenziali delle persone interessate, conformemente all’obbligo di rispettare la dignità umana sancito dalla Carta dei diritti fondamentali.
In tali circostanze, la Corte ritiene che non si possa ammettere che uno Stato membro invochi l’evento che fa scattare il regime derogatorio, vale a dire l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili per i richiedenti protezione internazionale, per sottrarsi al suo obbligo di soddisfare le esigenze essenziali delle persone interessate, e ciò anche se tale esaurimento deriva da un afflusso ingente e improvviso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale. Analogamente, l’invocazione del verificarsi di un evento del genere non consente di accertare che la violazione degli obblighi previsti dalla direttiva non è sufficientemente qualificata da poter dare diritto al risarcimento. Un’interpretazione contraria priverebbe detto regime del suo effetto utile e comprometterebbe la tutela giurisdizionale effettiva dei richiedenti.
Nessun elemento consente d’altronde di concludere, nel caso di specie, che l’Irlanda fosse oggettivamente impossibilitata ad adempiere i suoi obblighi, fornendo ai richiedenti un alloggio al di fuori del sistema normalmente previsto per ospitarli, eventualmente avvalendosi del regime derogatorio previsto dalla direttiva, oppure concedendo loro dei sussidi economici o dei buoni.