Crediti immobiliari: l’obbligo di informazione che incombe alla banca non le impone di comunicare al consumatore i dettagli della metodologia di un indice di riferimento

La clausola del contratto che include un indice di riferimento come il WIBOR non determina, in linea di principio e di per sé, un significativo squilibrio tra le parti, a danno del consumatore…
Nel 2019 un consumatore polacco ha stipulato con una banca un contratto di credito immobiliare della durata di 20 anni, mutuando l’equivalente di circa 100 000 euro. Al mutuo si applicava un tasso d’interesse variabile, calcolato sulla base dell’indice di riferimento WIBOR 6M1, maggiorato di un margine fisso della banca. Alla data di conclusione del contratto, quasi tutti i mutui ipotecari in Polonia venivano concessi a tasso variabile e indicizzati al WIBOR.
Il WIBOR rientra in un quadro normativo2 dell’Unione, destinato ad assicurare l’accuratezza e l’affidabilità degli indici di riferimento, garantendo così un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori. Inoltre, la Commissione europea l’ha classificato3 tra gli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari, soggetti a requisiti rafforzati per garantirne l’integrità e la solidità.
Il consumatore sostiene dinanzi a un giudice polacco che la clausola contrattuale relativa al tasso di interesse è abusiva e, pertanto, non lo vincola. Egli contesta alla banca di non avergli spiegato in modo attendibile, completo e comprensibile come viene calcolato il WIBOR 6M, quali fattori influenzano il suo valore e quale ruolo svolgono le banche stesse nella fissazione di tale indice. A suo avviso, in mancanza di tali informazioni, egli non era in grado di valutare le conseguenze finanziarie del contratto, mentre l’intero rischio connesso alla variazione del tasso di interesse è stato posto a suo carico.
Il giudice polacco si è rivolto alla Corte di giustizia. Esso chiede se la direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori4 si applichi alla clausola contestata e, in caso affermativo, se essa rispetti i requisiti previsti da tale direttiva. Esso chiede in particolare se, in mancanza di informazioni sulle caratteristiche specifiche del WIBOR, la clausola in questione debba essere considerata abusiva.
La Corte constata che la direttiva sulle clausole abusive si applica al caso di specie. A ciò non ostano né il fatto che la legge nazionale fissi le norme per la determinazione del tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento né il fatto che il WIBOR sia in parte disciplinato dal diritto dell’Unione. Infatti, qualora le disposizioni nazionali si limitino a stabilire un quadro generale per la fissazione di un tale tasso di interesse, lasciando nel contempo al professionista la possibilità di determinare l’indice di riferimento contrattuale o il margine fisso che si aggiunge, la clausola contrattuale che fissa il tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento quale il WIBOR può essere esaminata alla luce della direttiva.
Il requisito di trasparenza5 previsto dalla direttiva non obbliga la banca a fornire al consumatore informazioni specifiche sulla metodologia di un indice di riferimento come il WIBOR. In materia di crediti immobiliari residenziali, il dovere di informazione della banca è disciplinato a più livelli dal diritto dell’Unione6. Tuttavia, esso differisce dagli obblighi imposti all’amministratore dell’indice di riferimento. Spetta a quest’ultimo pubblicare o mettere a disposizione i principali elementi della metodologia di ciascun indice che fornisce e ai quali la banca può rinviare il consumatore. Le eventuali informazioni supplementari fornite dalla banca non devono dare un’immagine distorta di tale indice.
Per quanto riguarda il carattere potenzialmente abusivo della clausola contestata7, la Corte ricorda che il WIBOR è oggetto di una disciplina giuridica esaustiva a livello dell’Unione, il cui rispetto è garantito dalle autorità nazionali competenti. Pertanto, poiché l’indice di riferimento quale il WIBOR può essere considerato conforme a tale quadro giuridico, la clausola che lo include non crea, in linea di principio e di per sé, un significativo squilibrio tra le parti, a danno del consumatore8.