Corte Ue: respinto definitivamente ricorso del Comune di Milano contro decisione della Commissione che ordinò recupero di aiuti di Stato per 360 milioni di euro erogati a favore di Sea Handling

La Sea Handling SpA esercitava attività di assistenza a terra presso gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, come società interamente controllata da Sea Spa, il cui capitale sociale, fino al dicembre 2011, era quasi interamente detenuto da soggetti di diritto pubblico, tra cui il Comune di Milano.

 

Dal 2002 al 2010, la società controllante Sea ha effettuato degli aumenti di capitale a favore della Sea Handling per un importo totale di 360 milioni di euro. Con decisione del 19 dicembre 2012, la Commissione ha ritenuto che queste operazioni costituissero degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno e ne ha disposto il recupero.

Nel 2013, la Sea Handling (T-152/13), lo Stato italiano (T-125/13) e il Comune di Milano (T-167/13) hanno chiesto al Tribunale dell’Unione europea, con ricorsi separati, di annullare tale decisione della Commissione. La Sea Handling (messa in liquidazione) e lo Stato italiano hanno rinunciato agli atti. Solo la causa promossa dal Comune di Milano è stata coltivata.

Con sentenza del 13 dicembre 2018 nella causa T-167/13[1], il Tribunale ha rigettato tutti i motivi di ricorso presentati dal Comune di Milano, il quale ha impugnato detta sentenza davanti alla Corte di giustizia.

Con l’odierna sentenza la Corte, decidendo definitivamente sulla controversia, respinge l’impugnazione.

La Corte valuta corretto il ragionamento del Tribunale, secondo cui le circostanze che il Comune di Milano fosse azionista di maggioranza della Sea e che esercitasse su di essa un controllo costante erano sufficienti per identificare tale società come “impresa pubblica” e per qualificare gli apporti di capitale da essa concessi alla Sea Handling come risorse pubbliche.

In proposito, la Corte osserva che, quando l’autorità pubblica è perfettamente in grado di orientare l’utilizzo delle risorse di un’impresa per finanziare altre imprese (come è nella specie avvenuto), il fatto che le risorse in questione siano gestite da enti distinti dall’autorità pubblica o che siano di origine privata è inconferente.

La Corte stima parimenti corretta l’argomentazione del Tribunale secondo cui il Comune di Milano non è riuscito a dimostrare un errore manifesto della Commissione nel ritenere che un investitore privato non avrebbe agito come Sea per garantire la redditività della propria controllata Sea Handling. In particolare, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto quando ha constatato che, nell’ambito dell’accordo sindacale del 26 marzo 2002, la SEA si era impegnata a compensare, per un periodo di almeno cinque anni, eventuali perdite della SEA Handling suscettibili di avere un impatto sulla continuità della sua attività economica. Orbene, un investitore privato non avrebbe assunto un simile impegno senza aver effettuato preliminarmente un’appropriata valutazione della redditività e della razionalità economica del suo impegno. In tali circostanze, l’assenza di qualsiasi valutazione preliminare appropriata della redditività o della razionalità economica di tali investimenti dimostra, unitamente ad altri elementi di contorno, che un investitore privato non avrebbe apportato, a condizioni simili, un importo pari a quello apportato dall’investitore pubblico.

Nel caso di specie, poiché lo studio economico fatto valere dal Comune di Milano è stato realizzato successivamente all’adozione delle misure in questione, esso non è tale da mettere in discussione la constatazione della Commissione quanto alla mancanza di una valutazione preliminare appropriata della redditività e della razionalità economica di tali misure.

 

IMPORTANTE: Contro le sentenze o le ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

[1] La sentenza di primo grado è stata pronunciata soltanto nel 2018, a fronte di un ricorso proposto nel 2013, in quanto, sino al 2016, la causa era stata sospesa in attesa di una decisione definitiva sulla domanda della Sea Handling di accesso ai documenti riguardanti il procedimento amministrativo conclusosi con la citata decisione della Commissione del 2012. In quella vicenda, sia il Tribunale UE, in prima istanza, sia la Corte di giustizia, in ultima istanza (sentenza del 14 luglio 2016 nella causa C-271/15P), hanno confermato la legittimità del rifiuto della Commissione di autorizzare la Sea Handling ad accedere a documenti facenti parte del fascicolo del procedimento di controllo dell’aiuto di Stato concessole, perché tali documenti dovevano ritenersi di natura riservata.