CONSUMATORI: SALDI, SITI DI COMPARAZIONE, RECENSIONI ONLINE E SECONDARY TICKETING. ECCO TUTTE LE NOVITA’ DEL DECRETO APPROVATO DAL GOVERNO

Close up of old man paying with credit card on pos terminal.

SCONTI DOVRANNO INDICARE PREZZO DEGLI ULTIMI 30 GIORNI, E OPERATORI DOVRANNO GARANTIRE AUTENTICITA’ DELLE RECENSIONI ONLINE PENA SALATE SANZIONI. SI ALLUNGA DIRITTO DI RECESSO PER VENDITE PORTA A PORTA…

 

Importanti novità per i consumatori sul fronte di saldi, pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette. Lo ricorda il Codacons, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un decreto legislativo che attua nell’ordinamento italiano la direttiva Ue 2019/2161.
Ma cosa cambierà realmente per i cittadini italiani con l’entrata in vigore delle nuove norme? La prima innovazione riguarda i saldi di fine stagione – spiega il Codacons – Troppo spesso abbiamo assistito al “giochetto” dei commercianti di alzare i prezzi al pubblico prima dell’applicazione della percentuale di sconto: una prassi che ora non potrà più essere attuata. Per qualsiasi tipo di prodotto in saldo si dovrà indicare il prezzo praticato negli ultimi 30 giorni, così da bloccare sconti fasulli e finte campagne promozionali. Diventa poi pratica ingannevole la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (il cosiddetto “dual quality product“)” – aggiunge il Codacons.
Ma per l’associazione il decreto realizza una vera “rivoluzione” sul fronte di quelle pratiche che, grazie a web e social network, sono ormai diffusissime e in grado di dirottare ogni anno miliardi di euro, modificando le scelte dei consumatori: con le nuove norme saranno ingannevoli la mancata chiara indicazione di annunci pubblicitari a pagamento per ottenere una classificazione migliore dei prodotti; la rivendita di biglietti per eventi acquistati utilizzando strumenti automatizzati; l’utilizzo di false o non verificate recensioni dei prodotti false. Questo – spiega il Codacons – significa che i comparatori online di beni e servizi (assicurazioni, telefonia, contratti luce e gas, ecc.) così come chi realizza test comparativi di prodotti, dovranno non solo rivelare i parametri che determinano la classificazione delle offerte risultanti da una ricerca, ma anche indicare con chiarezza ai consumatori quando i risultati sono frutto di un accordo commerciale stipulato tra la piattaforma di comparazione e una società che figura tra quelle pubblicizzate dalla medesima piattaforma. In tema di recensioni, sempre più usate dai consumatori nella scelta di beni e servizi da acquistare, saranno vietate quelle false, e gli operatori dovranno – pena pesanti sanzioni – dare indicazioni agli utenti circa le misura adottate allo scopo di garantire che le recensioni pubblicate siano effettivamente veritiere e provengano da consumatori che hanno acquistato o utilizzato il prodotto.
Stop anche alla piaga del “secondary ticketing”, con i professionisti che – ricorda il Codacons – non potranno più rivendere (spesso a prezzi stellari) biglietti per eventi come concerti, spettacoli, ecc. acquistati con strumenti automatizzati in grado di eludere i limiti previsti dalla legge”.
Infine, maggiori tutele per chi apre la porta a venditori e firma presso il proprio domicilio contratti di acquisto di beni o forniture di servizi (luce, gas, ecc.): il decreto prolunga a 30 giorni il termine per l’esercizio del diritto di recesso con riferimento ai soli contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore (o di escursioni organizzate per vendere prodotti).