Confermata la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche che identifica la melammina quale sostanza che può avere effetti gravi sulla salute umana e sull’ambiente

Il 26 agosto 2022, l’Autorità competente tedesca ha depositato presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo favorevole all’identificazione della melammina come sostanza estremamente preoccupante, cioè come sostanza chimica che può avere effetti gravi sulla salute umana e sull’ambiente ai sensi del regolamento REACH 1. Ricevute le osservazioni delle parti interessate e all’esito del voto unanime del comitato degli Stati membri (CSM), l’ECHA adottato, il 16 dicembre 2022, una decisione che identifica la melammina come sostanza estremamente preoccupante per il motivo che essa poteva avere effetti gravi sulla salute umana e sull’ambiente.
Diverse imprese produttrici o utilizzatrici di melammina, stabilite in Germania, in Austria, in Belgio, in Svizzera e negli Stati Uniti – segnatamente la LAT Nitrogen Piesteritz GmbH, la Cornerstone Chemical Co. e la Fritz Egger GmbH & Co. OG – hanno adito il Tribunale dell’Unione europea chiedendo l’annullamento di tale decisione. Nelle sue due sentenze, il Tribunale respinge la totalità dei loro argomenti e, di conseguenza, i loro ricorsi.
Il Tribunale si pronuncia, da una parte, sulla nozione di «proprietà intrinseche» di una sostanza chimica e, dall’altra, sugli argomenti relativi al diritto delle parti interessate di presentare osservazioni nell’ambito della procedura di identificazione delle sostanze estremamente preoccupanti.
In primo luogo, esso ricorda che, per identificare una sostanza come estremamente preoccupante, occorre segnatamente dimostrare, sulla base di elementi scientifici, che la sostanza può avere effetti gravi sulla salute umana o sull’ambiente, il che richiede un’analisi dei pericoli derivanti dalle proprietà intrinseche della sostanza.
La nozione di «pericolo» descrive qualsiasi prodotto o processo che possa avere un effetto nefasto sulla salute umana e sull’ambiente. A tale riguardo, il Tribunale osserva che l’identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante non presuppone che una proprietà intrinseca abbia, isolatamente e come tale, la capacità di produrre un effetto grave. È tuttavia necessario che essa produca un effetto che, in combinazione con altri effetti derivanti da altre proprietà intrinseche, possa provocare un effetto grave sulla salute umana o sull’ambiente.
In tal senso, gli effetti connessi alle proprietà riguardanti il divenire di una sostanza nell’ambiente, quali la sua persistenza, la sua mobilità e il suo potenziale di trasporto su lunghe distanze, possono essere presi in considerazione per stabilire se la sostanza possa avere effetti gravi sulla salute umana o sull’ambiente. Di conseguenza, il Tribunale considera che l’ECHA non ha commesso errori manifesti nella sua valutazione.
In secondo luogo, il Tribunale respinge anche l’argomento delle imprese secondo cui non è stato rispettato il loro diritto di essere ascoltate nel corso del procedimento di adozione della decisione dell’ECHA.

Esso ricorda che il regolamento REACH non garantisce alle parti interessate il diritto di essere ascoltate nel corso del procedimento. Esso si limita a prevedere una consultazione pubblica che non conferisce loro alcun diritto procedurale specifico diverso da quello di presentare osservazioni. Analogamente, le parti interessate che partecipano alla riunione del CSM in qualità di osservatori hanno esclusivamente la possibilità di presentare osservazioni su punti specifici e eventualmente determinati in anticipo.