Il Tribunale di Lecce (1) ha annullato la delibera impugnata da alcuni condòmini, in quanto l’assemblea risultava convocata mediante pubblicazione del relativo avviso nelle aree personali dei singoli condòmini presenti all’interno del sito internet del condominio.
Si precisa che tale modalità di convocazione era stata espressamente prevista dal regolamento condominiale in virtù di una modifica allo stesso approvata dai condòmini.
I giudici ritengono non condivisibile la tesi portata avanti dal condominio, secondo cui la convocazione sarebbe stata valida in quanto nel 2008 l’assemblea aveva modificato il regolamento condominiale, introducendo la convocazione secondo la modalità poi seguita (ovvero la pubblicazione sul sito internet). Secondo il tribunale infatti le modalità di convocazione dell’assemblea sono tassative e non possono essere derogate dal regolamento condominiale. Lo prevedono espressamente gli articoli 66 e 72 delle disposizioni attuative del codice civile.
Modalità alternative a quelle previste dalla normativa vigente possono tuttalpiù valere quali comunicazioni informali e di natura preparatoria, ma sicuramente non sono idonee a determinare una valida convocazione dell’assemblea di condominio.
Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/novembre/Lecce.pdf
