Cittadinanza dell’Unione: uno Stato membro ha l’obbligo di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro

Due cittadini polacchi coniugati in Germania chiedono la trascrizione del loro atto di matrimonio nel registro dello stato civile polacco affinché il loro matrimonio sia riconosciuto in Polonia. Le autorità competenti hanno rifiutato la trascrizione per il motivo che il diritto polacco non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Interpellata al riguardo da un giudice nazionale, la Corte di giustizia dichiara che il rifiuto di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dell’Unione, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno, è contrario al diritto dell’Unione, in quanto lede tale libertà nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli Stati membri sono quindi obbligati a riconoscere, ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione, lo status matrimoniale acquisito legalmente in un altro Stato membro.

La Corte sottolinea tuttavia che tale obbligo non implica l’introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nel diritto interno. Inoltre, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di riconoscimento di un siffatto matrimonio. Tuttavia, qualora uno Stato membro scelga di prevedere una modalità unica per il riconoscimento dei matrimoni contratti in un altro Stato membro, quale la trascrizione dell’atto di matrimonio nel registro dello stato civile, esso è tenuto ad applicare tale modalità anche ai matrimoni tra persone dello stesso sesso.
Nel 2018 due cittadini polacchi, che soggiornavano in Germania e uno dei quali possiede anche la cittadinanza tedesca, si sono sposati a Berlino. Desiderando recarsi in Polonia e soggiornarvi come coppia coniugata, hanno chiesto la trascrizione 1 dell’atto di matrimonio redatto in Germania nel registro dello stato civile polacco affinché il loro matrimonio fosse riconosciuto in Polonia. Tale domanda è stata respinta con la motivazione che il diritto polacco non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Pertanto, la trascrizione dell’atto di matrimonio di cui trattasi violerebbe i principi fondamentali sanciti dall’ordinamento giuridico polacco.
I coniugi hanno contestato tale rifiuto. Investita della causa, la Corte amministrativa suprema polacca si è rivolta alla Corte di giustizia. Essa chiede se la normativa nazionale che non consente di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro né di trascrivere a tal fine il relativo atto di matrimonio nel registro dello stato civile sia compatibile con il diritto dell’Unione 2.

La Corte ricorda che, sebbene le norme relative al matrimonio rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione nell’esercizio di tale competenza. Orbene, i coniugi di cui trattasi, in quanto cittadini dell’Unione europea, godono della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri e del diritto di condurre una normale vita familiare durante l’esercizio di tale libertà nonché al ritorno nel loro Stato membro d’origine. Così, quando costruiscono una vita familiare in uno Stato membro ospitante, in particolare per effetto del matrimonio, devono essere certi di poterla proseguire al ritorno nel loro Stato d’origine.
Il rifiuto di riconoscere il matrimonio di due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno, può provocare seri inconvenienti amministrativi, professionali e privati, costringendo i coniugi a vivere come non coniugati nello Stato membro di cui sono originari.
Per tale motivo, la Corte dichiara che un siffatto rifiuto è contrario al diritto dell’Unione. Esso viola non solo la libertà di circolazione e di soggiorno, ma anche il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare 3.
Secondo la Corte, l’obbligo di riconoscimento non viola l’identità nazionale né minaccia l’ordine pubblico dello Stato membro di origine dei coniugi. Infatti, esso non implica che tale Stato debba prevedere il matrimonio tra due persone dello stesso sesso nel suo diritto nazionale.
Inoltre, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di riconoscimento di un tale matrimonio, e la trascrizione dell’atto di matrimonio straniero è solo una delle modalità possibili. Tuttavia, la Corte sottolinea che tali modalità non devono rendere il riconoscimento impossibile o eccessivamente difficile né discriminare le coppie di persone dello stesso sesso a causa del loro orientamento sessuale, il che si verifica quando il diritto nazionale non prevede, per tali coppie, una modalità di riconoscimento equivalente a quella concessa alle coppie di sesso opposto.

Pertanto, dato che la trascrizione è l’unico mezzo previsto dal diritto polacco che consente che un matrimonio contratto in un altro Stato membro sia effettivamente riconosciuto dalle autorità amministrative, la Polonia è tenuta ad applicarlo indistintamente ai matrimoni tra persone dello stesso sesso e a quelli tra persone di sesso opposto.