
Un altro esito positivo a conferma dell’impegno di Confconsumatori nella campagna “Buono tradito”: con la sentenza n. 1128/2025 del 9 aprile 2025 la Corte d’appello di Milano ha confermato la precedente sentenza del Tribunale di Pavia che aveva sancito il diritto del titolare di Buoni postali fruttiferi “a termine” ad essere risarcito per i danni patiti in relazione alla mancata consegna, da parte di Poste italiane, del Foglio informativo analitico che sarebbe stato necessario per rendere conoscibili le condizioni dei buoni sottoscritti, tra cui la durata e la scadenza degli investimenti.
IL CASO – Un risparmiatore pavese, titolare di 3 Buoni postali fruttiferi a termine della serie 18N, con scadenza 18 mesi, del valore complessivo di 15mila euro, acquistati nel 2006, aveva chiesto e ottenuto – con l’assistenza dell’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori – una sentenza favorevole da parte del Tribunale di Pavia, il quale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per non avere mai ricevuto il Foglio informativo analitico che avrebbe permesso di conoscere, tra le altre cose, l’effettiva scadenza dei buoni. Poste italiane aveva impugnato la sentenza sostenendo che il Tribunale di Pavia avesse erroneamente applicato le norme contenute nel Dm del 19 dicembre 2000 e non avesse tenuto conto dell’onere della prova della mancata consegna del Foglio informativo, a suo dire a carico del risparmiatore, ritenendo inoltre che lo stesso risparmiatore avrebbe potuto conoscere le informazioni riguardanti la scadenza dei buoni consultando i documenti affissi agli Uffici postali. Secondo Poste, inoltre, la sentenza del Tribunale di Pavia era viziata da mancanza di nesso di causalità tra l’omessa informazione di Poste e il danno lamentato dal risparmiatore.
LA SENTENZA – La Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Pavia, ha ribadito, invece, contrariamente a quanto sostenuto da Poste Italiane, che è solo il Foglio informativo analitico a garantire l’informazione effettiva e completa al risparmiatore, a nulla rilevando che le informazioni sui titoli vengano anche pubblicate in Gazzetta Ufficiale o in generici fogli affissi agli Uffici postali sparsi sul territorio italiano. Il Foglio informativo, infatti, a detta della Corte d’Appello di Milano, assume rilevanza nei confronti del singolo risparmiatore e la sua omessa consegna rileva sul piano della “condotta” di Poste e dunque è fonte di risarcimento. Secondo la Corte d’appello di Milano, una diversa interpretazione, oltre a non tenere in considerazione quanto disposto dall’articolo 3 del Dm del 19 dicembre 2000, non appare adeguata alla tutela del risparmiatore, in considerazione “delle fisiologiche asimmetrie conoscitive tra quest’ultimo e Poste Italiane”. Quanto poi al nesso di causalità tra l’omessa informazione da parte di Poste italiane e il danno effettivamente subìto dal risparmiatore, la Corte d’Appello di Milano ha evidenziato che la violazione dei doveri informativi che si è concretizzata a danno del risparmiatore non lo ha posto nelle condizioni di potersi attivare in tempo per riscuotere i propri Buoni e ne ha pertanto giustificato il diritto al risarcimento.
LA TUTELA – «Una decisione molto significativa – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori che ha assistito il risparmiatore nei due gradi di giudizio – che ribadisce l’importanza della corretta informazione per i risparmiatori fin dall’atto della sottoscrizione dei Buoni postali e ciò non solo in quanto previsto da una precisa normativa al riguardo, ma anche in ragione dell’ampia diffusione di questa forma di risparmio e della modesta conoscenza economico-finanziaria dei cittadini che investono in questa tipologia di prodotti».
Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi agli sportelli locali di Confconsumatori (contatti: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori) o scrivere allo Sportello online dell’associazione: (www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/).