Bilancio dell’UE 2028 2034: pareri della Corte dei conti europea su Europa globale e meccanismo unionale di protezione civile

La proposta di regolamento che istituisce Europa globale entrerebbe in vigore nel 2028 e fonderebbe diversi strumenti di azione esterna del periodo 2021‑2027, tra cui i partenariati internazionali, il vicinato europeo, l’assistenza preadesione, gli strumenti per l’Ucraina, i Balcani occidentali e la Moldova e i finanziamenti per aiuti umanitari. Si propone una dotazione di 200,3 miliardi di euro per il periodo 2028‑2034 (un aumento nominale di circa il 70 % rispetto all’attuale QFP), di cui 25 miliardi di euro per l’aiuto umanitario.

Europa globale fungerebbe inoltre da quadro di riferimento per la ricostruzione dell’Ucraina e il sostegno preadesione alla stessa, nonché per la mobilitazione di ulteriori investimenti pubblici e privati. Fino a 100 miliardi di euro potrebbero essere erogati sotto forma di prestiti o, mediante la riserva per l’Ucraina, sotto forma di sovvenzioni o accantonamenti per garanzie di bilancio.

La Corte evidenzia le potenziali conseguenze della proposta, che potrebbero incidere sulla gestione finanziaria dei finanziamenti dell’UE.

  • La dotazione proposta di 200,3 miliardi di euro non è corroborata da un’analisi quantitativa. La proposta offre la flessibilità necessaria per riassegnare le risorse tra le aree geografiche e gli obiettivi strategici, ma potrebbe anche tradursi in un approccio ai finanziamenti privo di indirizzo o limitare la prevedibilità degli importi disponibili per i paesi partner.
  • Il cospicuo volume di prestiti agevolati previsti per l’Ucraina andrebbe ad aumentare i prestiti assunti dall’UE e, senza accantonamenti, le perdite sarebbero coperte direttamente dal “margine di manovra” integrato nel bilancio dell’UE, il che comporterebbe un rischio considerevole.
  • Se non chiaramente definita, la maggiore flessibilità di attuazione, in particolare la possibilità di aggiudicazione diretta per gli investimenti strategici, potrebbe indebolire i princìpi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.
  • Consentire a soggetti privati di partecipare alla gestione delle garanzie di bilancio potrebbe esporre ulteriormente il bilancio dell’UE a eventuali passività (potenziali).

La Corte esorta inoltre la Commissione a sfruttare l’esperienza passata per migliorare l’orientamento alla performance, la rendicontabilità e la trasparenza nell’elaborazione dei “piani basati sulla performance” con i partner dell’allargamento e del vicinato orientale, in particolare nell’ambito dell’approccio del “finanziamento non collegato ai costi”. Osserva inoltre che, nonostante gli ingenti importi in questione, la procedura per approvare “prestiti basati sulle politiche” e “piani basati sulla performance” prevede uno scarso coinvolgimento formale del Parlamento europeo e del Consiglio. Infine, in considerazione delle restrizioni ripetutamente applicate alla Corte da alcuni organismi attuatori per quanto riguarda l’accesso alla documentazione di audit, la Corte raccomanda di integrare in modo esplicito i suoi diritti di audit nel nuovo regolamento.

La Commissione intende estendere il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) al periodo 2028‑2034, ma con una dotazione notevolmente maggiore e una portata più ampia. La proposta prevederebbe pertanto di far confluire nello stesso quadro i finanziamenti per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie e di estendere potenzialmente la partecipazione a paesi non-UE. Introdurrebbe inoltre un nuovo “polo di coordinamento dell’UE per le crisi” e le sovvenzioni sarebbero di norma erogate come finanziamenti non collegati ai costi. La dotazione totale indicativa per l’UCPM, insieme alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, ammonta a 10,7 miliardi di euro.

La Corte solleva dubbi in merito a quanto segue:

  • la complementarità della proposta con altri programmi dell’UE;
  • la mancanza di un’analisi dei costi che giustifichi l’aumento della dotazione finanziaria;
  • l’impatto di ampi margini di flessibilità, senza dotazioni di bilancio predefinite distinte tra protezione civile ed emergenze sanitarie o tra prevenzione, preparazione e risposta.

La Corte si interroga inoltre sul modo in cui il polo di coordinamento per le crisi funzionerebbe a fianco delle strutture esistenti, richiama l’attenzione sulle criticità degli indicatori di performance, avvisa dei rischi di conformità connessi ai finanziamenti non collegati ai costi e chiede che i propri diritti di audit siano sanciti esplicitamente nel nuovo regolamento.