Avvocato generale Ćapeta: consentendo in generale che gli indagati siano interrogati in assenza di un difensore se quest’ultimo non si presenta entro un determinato termine, l’Ungheria e la Repubblica ceca hanno violato il diritto dell’Unione

La direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale 1 sancisce il diritto degli indagati o degli imputati di avvalersi di un difensore in tutte le fasi del procedimento penale, anche quando sono interrogati dalle autorità.
Nei presenti procedimenti di infrazione, la Commissione sostiene che l’Ungheria e la Repubblica ceca sono venute meno agli obblighi ad esse incombenti in forza della direttiva, in quanto la loro legislazione consente in generale agli indagati o agli imputati di essere interrogati dalle autorità in assenza del loro difensore, se quest’ultimo non si presenta entro un determinato termine 2. L’Ungheria e la Repubblica ceca ritengono tuttavia che il diritto di avvalersi di un difensore nella direttiva sia rispettato quando a tali persone viene data l’opportunità di avvalersi della presenza di un difensore. Per questo motivo, la possibilità di procedere all’interrogatorio se il difensore non si presenta entro un determinato termine non costituisce una deroga a tale diritto.
La Commissione lamenta inoltre che nessuna disposizione della normativa ungherese attua i requisiti specifici della direttiva in materia di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore, che prevede che l’indagato o l’imputato siano informati delle conseguenze di tale rinuncia. L’Ungheria sostiene tuttavia che nel suo ordinamento giuridico non è possibile rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore, ragion per cui ritiene che non sia necessario attuare tali requisiti.
Nelle sue conclusioni presentate oggi, l’avvocato generale Tamara Ćapeta ritiene che l’Ungheria e la Repubblica ceca siano venute meno agli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione.
L’avvocato generale considera che la direttiva prevede un diritto generale per gli indagati o gli imputati alla presenza del proprio difensore durante l’interrogatorio da parte delle autorità, a meno che vi sia stata una rinuncia a tale diritto o si applichi una deroga prevista dalla direttiva. Pertanto, le normative ungherese e ceca, che in generale consentono che tali persone siano interrogate in assenza del loro difensore semplicemente perché quest’ultimo non è stato in grado di presentarsi entro il termine specificato, sono contrarie alla direttiva.
Nel rispondere agli argomenti delle parti, l’avvocato generale sottolinea che una tale interpretazione è conforme al tenore letterale e al contesto della direttiva e che un’interpretazione contraria pregiudicherebbe i suoi obiettivi di garantire un livello comune di diritti a un processo equo in tutta l’Unione europea.
L’avvocato generale osserva inoltre che, poiché la normativa ungherese consente agli indagati o agli imputati di scegliere di non esercitare il diritto di avvalersi di un difensore, ciò abbia essenzialmente lo stesso risultato pratico di una rinuncia e il fatto che una nozione giuridica possa non essere formalmente riconosciuta in Ungheria non esonera tale Stato membro dall’obbligo di attuare in modo sufficiente e completo le disposizioni della direttiva.