Assegno divorzile: la Cassazione cambia le regole, con un reddito di 20.000€ non spetta e devi restituire gli arretrati

Il diritto all’assegno divorzile, storicamente percepito come forma di sostegno economico dopo la fine del matrimonio, è oggetto di una svolta giurisprudenziale significativa decisa dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026 (1). Secondo la Suprema Corte, l’assegno non è più un diritto automatico derivante dalla mera disparità di reddito tra ex coniugi, ma richiede elementi probatori più stringenti.

Non basta più infatti la disparità di reddito: la semplice differenza economica tra i due ex coniugi non giustifica più di per sé l’assegno post-coniugale. È necessario verificare se chi domanda l’assegno sia economicamente autosufficiente oppure no. Per la Cassazione, un reddito di circa 20.000 euro annui, combinato con la disponibilità di una casa di proprietà, può essere considerato sufficiente per condurre un’esistenza dignitosa senza assegno.

Inoltre, chi chiede l’assegno deve dimostrare che il proprio stato di svantaggio economico è causalmente connesso a scelte familiari condivise durante il matrimonio, quali rinunce lavorative per la cura dei figli o della famiglia. Senza questa prova, l’assegno non è dovuto.

La Corte ribadisce che l’assegno divorzile non deve essere un “sussidio in vita”, ma una misura di solidarietà per chi effettivamente ha subito uno svantaggio economico concreto e durevole a causa della vita familiare. La funzione non è più quella di riequilibrare semplicemente i redditi, ma di compensare i sacrifici reali che hanno inciso sul percorso professionale e su capacità di reddito dell’ex coniuge.

Per chi richiede l’assegno, quindi non basta più documentare un divario economico: occorre produrre prove oggettive di sacrifici familiari che abbiano determinato uno svantaggio reddituale durevole. Si tratta di un onere probatorio spesso difficile da soddisfare. Inoltre, qualora l’assegno sia stato concesso originariamente senza i requisiti, le somme percepite dopo il definitivo divorzio potrebbero essere considerate un indebito e richiedibili in restituzione. Anche se si tratta di ipotesi ancora da consolidarsi, si tratta di una novità potenzialmente impattante soprattutto per importi rilevanti.

È confermata la differenza netta tra l’assegno in sede di separazione (dove prevale la tutela immediata dei bisogni) e quello in sede di divorzio (non più collegato al tenore di vita matrimoniale in senso stretto).

La recente pronuncia della Cassazione segna una svolta sostanziale nell’interpretazione dell’assegno divorzile. Tuttavia, ciò apre scenari di incertezza soprattutto per chi non ha strumenti per documentare con precisione tali sacrifici.

In assenza di un intervento normativo chiaro, il quadro resta affidato all’interpretazione giurisprudenziale, con tutte le difficoltà applicative e i rischi di disparità tra giudici. A tale proposito, un futuro intervento legislativo potrebbe offrire criteri più certi e trasparenti, tutelando al tempo stesso chi ha davvero bisogno di sostegno economico post-matrimoniale.

 

1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2026/febbraio/1999.pdf

 

 

Smeralda  Cappetti, legale, consulente Aduc