Ambigui i quesiti del concorso per il Potenziamento dei Centri dell’Impiego

Nel 2021, il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale indiceva un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di 334 unità di personale per il Profilo Specialista in mercato e servizi per il lavoro (CPI-SML) categoria D.

Tale concorso si articolava in due distinte fasi: una prima fase di preselezione avente ad oggetto una prova concorsuale scritta ed una seconda fase consistente nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dai candidati.

Tuttavia, all’esito della suddetta procedura veniva resa pubblica la graduatoria finale di merito afferente al predetto concorso e, fra i candidati esclusi figurava la Dott.ssa P.S., in quanto le era stato attribuito un punteggio (20,55 punti) inferiore rispetto a quello minimo (21 punti) previsto per il superamento del concorso.

Pertanto, la Dott.ssa P.S., lamentando la non corretta formulazione di tre questi contenuti nel questionario della prova scritta, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, decideva di impugnare la graduatoria finale di merito e gli atti ad essa connessi mediante la proposizione del ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

In particolare, in fase cautelare, a fronte del parere favorevole espresso dal CGARS, in merito alla questione oggetto di accertamento, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia ottenevano l’accoglimento dell’istanza di sospensione richiesta dalla ricorrente.

Ebbene, nel merito, sempre gli Avv.ti Rubino e Impiduglia dimostravano che l’insufficiente valutazione e la conseguente esclusione della Dott.ssa P.S. dal concorso era dipesa dalla non corretta stesura e valutazione di tre domande, che se all’opposto fossero state valute correttamente dalla Commissione d’esame avrebbero permesso il superamento del concorso alla Dott.ssa P.S.

Nello specifico, la difesa della ricorrente, evidenziava che in base a quanto pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa i quesiti di una prova concorsuale devono essere formulati in modo che vi sia assoluta certezza ed univocità nella soluzione, mentre, nel caso di specie, i quesiti oggetto di contestazione non erano stati formulati né in maniera univoca né certa.

Inoltre, a riprova della correttezza delle risposte scelte dalla Dott.ssa P.S. e ingiustamente valutate in maniera errata dalla Commissione d’esame, venivano riportati anche dei parei pro veritate del Prof. Francesco Foraci, i quali dimostravano che i quesiti contestati potevano prevedere due risposte esatte, una delle quali era quella data dalla Dott.ssa P.S. in sede d’esame.

Ebbene, a seguito della richiesta di parere formulata dall’U.L.L. della Presidenza della Regione Siciliana, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva, in aderenza con le argomentazioni difensive degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, osservava che “in materia prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l’opzione da considerarsi valida per ciascun quesito, debba essere l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, costituendo questo un preciso obbligo dell’Amministrazione, congiuntamente ai requisiti di chiarezza, nitidezza e non ambiguità dei quesiti”. Sicché, il CGA, con parere favorevole del 19.09.2023, ha rilevato che i quesiti oggetto di contestazione, dovevano ritenersi formulati in maniera ambigua e poco chiara e che le censure sollevate dalla ricorrente non potevano che considerarsi fondate, con conseguente accoglimento del ricorso.

Pertanto Ufficio di Presidenza della Regione Siciliana, in conformità con il parere reso dal CGA, dovrà dichiarare accolto il ricorso e, conseguentemente, per l’effetto del suddetto accoglimento la Dott.ssa P.C. potrà ottenere una posizione utile in graduatoria di merito e figurare i tra i soggetti vincitori del concorso.