L’AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha disposto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited per una presunta violazione del divieto di pubblicità del gioco con vincite in denaro, previsto dall’articolo 9 del Decreto Dignità.
Il procedimento traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, relativa a una pagina Facebook riconducibile a un tipster, ritenuta dedicata alla promozione di contenuti legati alle slot online e al gioco d’azzardo.
La segnalazione e la contestazione a Meta
Secondo quanto ricostruito da AGCOM, la pagina Facebook segnalata fungeva da hub informativo per una community di appassionati, con post dal tono informale e condivisione di link a live streaming ospitati su altre piattaforme. Tuttavia, la stessa Guardia di Finanza ha precisato che sul social Facebook non risultavano caricati video, ma solo collegamenti esterni, peraltro non più accessibili al momento degli accertamenti.
Sulla base di tali elementi, nel maggio 2025 AGCOM aveva notificato a Meta la contestazione di una presunta attività promozionale di giochi con vincite in denaro, ipotizzando una violazione del divieto assoluto di pubblicità, anche indiretta, introdotto dal Decreto Dignità.
Le difese di Meta: contenuti organici e assenza di rapporti commerciali
Nel corso dell’istruttoria, Meta Platforms Ireland Limited ha chiesto l’archiviazione del procedimento, sostenendo che:
- i contenuti contestati erano contenuti organici generati dagli utenti, non pubblicità a pagamento;
- nessun annuncio pubblicitario risultava attivo sulla pagina Facebook segnalata;
- non esisteva alcun rapporto commerciale tra Meta e il titolare della pagina;
- Meta non traeva alcun compenso economico, diretto o indiretto, dai contenuti in questione;
- l’accesso alla pagina da parte degli utenti italiani era stato bloccato immediatamente dopo la notifica della contestazione.
La società ha inoltre richiamato il regime di esenzione di responsabilità dell’hosting provider, previsto dalla normativa europea e dal Digital Services Act (DSA).

Le valutazioni di AGCOM: nessuna pubblicità e ruolo passivo della piattaforma
Assenza di finalità promozionale
AGCOM ha ritenuto che, nel caso di specie, non fosse dimostrabile l’esistenza di una forma di pubblicità riconducibile all’articolo 9 del Decreto Dignità. In particolare, l’Autorità ha escluso che i contenuti della pagina potessero essere qualificati come comunicazioni commerciali, anche indirette, in favore del gioco con vincite in denaro.
Nessun vantaggio economico per Meta
Un elemento ritenuto decisivo è stata la mancanza di qualsiasi compenso valorizzabile in termini economici per Meta, né sotto forma di ricavi diretti né come vantaggio indiretto in termini di monetizzazione, sponsorizzazioni o fidelizzazione del pubblico.
Applicazione del regime di hosting provider
AGCOM ha inoltre ribadito che Meta ha operato come hosting provider passivo, limitandosi alla messa a disposizione della piattaforma, senza svolgere attività di selezione, promozione o valorizzazione dei contenuti. L’Autorità ha richiamato la giurisprudenza europea e nazionale, secondo cui la responsabilità del prestatore di servizi online sussiste solo in presenza di una conoscenza effettiva dell’illecito e di un mancato intervento tempestivo.
Nel caso in esame, Meta è venuta a conoscenza dei contenuti solo a seguito della contestazione e ha agito prontamente per disabilitare l’accesso alla pagina in Italia, beneficiando così della clausola di esonero dalla responsabilità prevista dal DSA.
Il precedente giurisprudenziale e la decisione finale
Nel motivare l’archiviazione, AGCOM ha richiamato precedenti delibere in cui, in assenza di rapporti commerciali con content creator e di vantaggi economici, non era stata riconosciuta alcuna responsabilità in capo alle piattaforme.
Alla luce dell’istruttoria svolta, l’Autorità ha quindi concluso che non risulta integrata la violazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità, disponendo l’archiviazione definitiva del procedimento sanzionatorio nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited. Il provvedimento potrà essere impugnato davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica.
AGIMEG
