Parlamento europeo deve in via di principio dare accesso, su domanda precisa, ai documenti riguardanti i triloghi in corso

Il sig. Emilio De Capitani ha chiesto nel 2015 al Parlamento europeo l’accesso ai documenti, redatti dal Parlamento o messi a sua disposizione, contenenti informazioni riguardo alle posizioni delle istituzioni sulle procedure di codecisione in corso. Si tratta, in particolare, di tabelle a più colonne redatte nell’ambito di triloghi.
Queste tabelle comprendono generalmente quattro colonne: la prima contiene il testo della proposta legislativa della Commissione, la seconda, la posizione del Parlamento e gli emendamenti da esso proposti, la terza, la posizione del Consiglio e, la quarta, il testo di compromesso provvisorio o la posizione preliminare della presidenza del Consiglio in rapporto agli emendamenti proposti dal Parlamento.
Con decisione dell’8 luglio 2015, il Parlamento ha dato accesso integrale a cinque tabelle a più colonne tra le sette che esso ha potuto individuare con riferimento alle domande presentate. Riguardo alle altre due, il Parlamento ha dato accesso solo alle prime tre colonne delle tabelle, rifiutando pertanto di divulgare la loro quarta colonna. Il Parlamento ha ritenuto che la quarta colonna dei documenti di cui trattasi contenesse testi di compromesso provvisori e le proposte preliminari della presidenza del Consiglio, la cui divulgazione avrebbe pregiudicato in modo reale, specifico e grave il processo decisionale dell’istituzione nonché il processo decisionale interistituzionale nel contesto della procedura legislativa in corso.
Il sig. De Capitani ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea contro la decisione del Parlamento, il quale, nel frattempo, ha dato accesso nel 2016 ai documenti di cui trattasi, mettendoli a disposizione del pubblico nel registro dei documenti del Parlamento, dal momento che la procedura legislativa alla quale si riferivano si era effettivamente conclusa.
Con la sua odierna sentenza, il Tribunale rileva innanzitutto che, anche dopo la messa a disposizione del pubblico dei documenti di cui trattasi, il sig. De Capitani non ha perso il suo interesse ad agire, poiché l’illegittimità fatta valere può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso che ha dato luogo al ricorso.
Inoltre, per quanto concerne l’accesso alla quarta colonna delle tabelle dei triloghi riguardanti una procedura legislativa in corso, il Tribunale conclude che nessuna presunzione generale di non divulgazione può essere ammessa con riferimento alla natura della procedura legislativa, sottolineando che i principi di pubblicità e di trasparenza sono inerenti alle procedure legislative dell’Unione.
A tale riguardo, il Tribunale rileva che i triloghi sono utilizzati molto frequentemente e lo stesso legislatore li riconosce come parte integrante della procedura legislativa, in quanto se ne fa ricorso nel 70-80% delle procedure legislative. Inoltre, le riunioni dei triloghi si svolgono a porte chiuse e gli accordi ivi raggiunti, ripresi di norma nella quarta colonna delle tabelle dei triloghi, sono in seguito adottati – il più delle volte senza modifiche sostanziali – dai colegislatori. I documenti dei triloghi rispondono ai principi appena richiamati, poiché è proprio la trasparenza nel processo legislativo che, nel consentire che i diversi punti di vista vengano apertamente discussi, contribuisce a conferire alle istituzioni una maggiore legittimità agli occhi dei cittadini dell’Unione e ad accrescere la loro fiducia. Di fatto, è piuttosto la mancanza di informazioni e di dibattito che può suscitare dubbi nei cittadini, non solo circa la legittimità di un singolo atto, ma anche circa la legittimità del processo decisionale nel suo complesso. L’accesso a tali documenti, pertanto, dev’essere possibile, a seguito di una domanda precisa presentata sulla base del regolamento relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione , a meno che l’istituzione interessata non dimostri che l’accesso integrale ai documenti di cui trattasi sia tale da arrecare concreto ed effettivo pregiudizio, in modo ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico, al suo processo decisionale.
Il Tribunale sottolinea, al riguardo, che la possibilità di un pregiudizio grave al processo decisionale non può essere ammessa fino a quando il rischio di pressioni esterne non si ponga effettivamente in essere mediante la manifestazione dell’opinione pubblica. L’esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti democratici presuppone la possibilità di seguire in dettaglio il processo decisionale all’interno delle istituzioni che partecipano alle procedure legislative e di avere accesso a tutte le informazioni pertinenti. Orbene, il Tribunale rileva che, nella fattispecie, la proposta legislativa in questione riguardava i diritti dei cittadini e la quarta colonna conteneva elementi rientranti nel lavoro legislativo classico.
I lavori dei triloghi costituiscono una fase decisiva della procedura legislativa, il che presuppone pieno rispetto del diritto di accesso del pubblico ai lavori nonché l’applicazione rigorosa delle eccezioni previste dal regolamento relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Pertanto, il Tribunale annulla la decisione con la quale il Parlamento ha respinto la domanda di accesso ai documenti, ritenendo che nessuno dei motivi fatti valere, presi singolarmente o nel loro insieme, dimostri che l’accesso integrale ai documenti di cui trattasi avrebbe arrecato pregiudizio, nei modi sopra richiamati, al processo decisionale in questione.