
Un accordo tra la Spagna e il Vaticano di epoca precedente all’adesione della Spagna all’Unione europea prevede diverse esenzioni fiscali a favore della Chiesa cattolica. Invocando tale accordo, nel presente procedimento la Chiesa cattolica chiede, quale ente responsabile di una scuola religiosa nelle vicinanze di Madrid, il rimborso di un’imposta locale di oltre EUR 23 000, che ha dovuto versare per opere realizzate nell’edificio della scuola. Tale edificio è utilizzato prevalentemente per l’istruzione obbligatoria, equivalente a quella impartita nelle scuole pubbliche e finanziata per lo più con fondi pubblici. Inoltre, però, l’edificio è utilizzato anche per offrire corsi facoltativi, finanziati con rette scolastiche.
Il giudice spagnolo chiamato a decidere la controversia chiede alla Corte di giustizia se l’esenzione fiscale controversa, nell’ipotesi della sua applicazione a edifici scolastici, vada considerata quale aiuto di Stato vietato del diritto dell’Unione. Al contempo, viene posta la questione di principio se costituisca un aiuto di Stato vietato il fatto che uno Stato membro esoneri una comunità religiosa da determinate imposte anche con riguardo ad attività che non abbiano una finalità strettamente religiosa.
Nelle conclusioni odierne, l’Avvocato generale Juliane Kokott conclude nel senso che un’esenzione fiscale come quella controversa nel presente procedimento non viola il divieto di aiuti di Stato sancito dal diritto dell’Unione, qualora riguardi un edificio scolastico utilizzato dalla Chiesa cattolica per la prestazione di servizi di istruzione nel contesto del suo compito sociale, culturale e educativo. Al contrario, un’esenzione fiscale di tal genere costituirà un aiuto di Stato vietato ove l’edificio in questione sia utilizzato a fini prettamente commerciali.
È pur vero che i Trattati dell’Unione obbligano l’UE a rispettare e a non pregiudicare lo status riconosciuto negli Stati membri alle Chiese; ciò peraltro non esclude l’attività delle Chiese dall’applicazione del diritto dell’Unione in termini generali. Piuttosto, nell’interpretare e applicare il diritto dell’Unione, occorre tener conto di tale dato.
Ai fini dell’applicabilità del divieto di aiuti di Stato all’esenzione fiscale controversa occorre operare una distinzione tra l’uso dell’edificio per l’istruzione obbligatoria ed il suo uso per corsi facoltativi.
Dato che l’istruzione obbligatoria è pienamente integrata nel sistema educativo pubblico spagnolo e che la scuola svolge, sotto questo profilo, un ruolo di carattere specificamente sociale, culturale e educativo (ove il perseguimento di uno scopo strettamente religioso non è imprescindibile), occorre considerare che si tratta, in tal misura, di un’attività non economica. Il diritto dell’Unione in materia di concorrenza e, quindi, il divieto di aiuti di Stato non trovano applicazione.
Di contro, i corsi facoltativi sembrano presentare carattere commerciale, sicché occorre presumere che costituiscano un’attività economica, alla quale trova applicazione il divieto di aiuti di Stato. Solo se detti corsi costituissero meno del 10% del totale e avessero, pertanto, carattere assolutamente secondario potrebbe ritenersi che, nel complesso, si tratti di un’attività priva di carattere economico.
Secondo l’avvocato generale Kokott, nei limiti in cui si configuri un’attività economica (elemento che, in definitiva, spetta al giudice spagnolo accertare) e il divieto di aiuti di Stato risulti, conseguentemente, applicabile, l’esenzione fiscale controversa costituirà effettivamente un aiuto di Stato.
Dato che l’imposta spagnola su costruzioni, impianti e opere oggetto del presente procedimento è stata introdotta successivamente all’adesione della Spagna all’UE, l’esenzione fiscale controversa (con riferimento ad un’attività economica) non deve essere considerata, secondo l’avvocato generale Kokott, quale aiuto esistente, bensì quale nuovo aiuto. Conseguentemente, deve essere notificata alla Commissione e non può essere concessa senza la sua autorizzazione.
La particolare circostanza in forza della quale l’esenzione fiscale controversa si fonda su una Convenzione internazionale con il Vaticano precedente all’adesione della Spagna all’UE consente, semmai, di derogare temporaneamente al divieto di aiuti di Stato sancito dal diritto dell’Unione. In quanto la Convenzione lascia un margine di manovra sufficiente per escludere l’attività economica della Chiesa cattolica dall’esenzione fiscale controversa, si dovrà far uso di tale margine. Se detto margine di manovra non sussiste (ancora), la Spagna dovrà adoperarsi per raggiungere un corrispondente accordo con il Vaticano. Se un siffatto accordo non dovesse conseguirsi entro un termine ragionevole, la Spagna dovrebbe procedere alla denuncia della Convenzione.