Antitrust provvedimento importante per gli azionisti

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso il 12 settembre un provvedimento importantissimo per tutti gli acquirenti di azioni delle banche. Ha sancito che quando una banca, per concedere un qualsiasi tipo di finanziamento, induce il cliente a comprare azioni proprie, commette una pratica commerciale scorretta.

Secondo l’avvocato Antonio Pinto di Confconsumatori: «Tale provvedimento comprova che gli azionisti che si trovano in tale situazione possono chiedere il risarcimento dei danni per una somma pari all’importo investito nell’acquisto delle azioni. Ovviamente si tratta di un principio giuridico applicabile anche ad altre banche popolari che si siano comportate nello stesso modo».

Addirittura, in questo caso specifico, l’AGCM ha sanzionato la Banca Popolare di Vicenza con una multa di 4 milioni e mezzo per pratica commerciale scorretta. «I consumatori – scrive l’Autorità nel suo provvedimento – sono stati costretti nei fatti a diventare soci per ottenere un mutuo agevolato in modo da finanziare le operazioni di aumento di capitale sociale svolte nel 2013 e nel 2014».

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Banca tra il 2013 ed aprile 2015, ha condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni od obbligazioni convertibili, al fine di giungere al successo delle citate operazioni di aumento di capitale e raggiungere gli obiettivi ivi prefissati. In particolare, per ottenere i cc.dd. “mutui soci”, caratterizzati da condizioni economiche agevolate rispetto ai prodotti di mutuo ordinario, i consumatori sono stati condizionati ad acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca (pari a 100 azioni) e a non venderli per continuare a beneficiare delle condizioni economiche agevolate.

Mara Colla, presidente di Confconsumatori, considera «Un successo il fatto che l’Antitrust ha rilevato che le condotte della Banca Popolare di Vicenza hanno limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento, inducendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso: ovvero, la sottoscrizione di titoli della Banca, titoli illiquidi e quindi difficilmente negoziabili, attesa la natura di società non quotata della Banca Popolare di Vicenza».