Tribunale UE: Confermato il congelamento di capitali per governatore della Banca centrale siriana

Il sig. Adib Mayaleh, cittadino siriano naturalizzato francese, è il governatore della Banca centrale siriana. Al momento della sua naturalizzazione, il suo nome è stato gallicizzato in André Maynard. Con diversi atti adottati nel 2012 e nel 2013, il Consiglio ha inserito e mantenuto il nominativo del sig. Mayaleh nell’elenco delle persone colpite dalle misure restrittive adottate nei confronti della Siria. Il sig. Mayaleh ha quindi subìto il congelamento dei propri fondi e delle proprie risorse economiche e gli è stato vietato l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri dell’Unione. L’inserimento del sig. Mayaleh nell’elenco è stato motivato come segue: «Adib Mayaleh è responsabile di fornire sostegno economico e finanziario al regime siriano nell’esercizio delle sue funzioni in qualità di governatore della Banca centrale siriana» .
Il sig. Mayaleh chiede l’annullamento del suo inserimento nell’elenco .
Con l’odierna sentenza, il Tribunale respinge entrambi i ricorsi presentati dal sig. Mayaleh e conferma pertanto il suo inserimento e il suo mantenimento nell’elenco delle persone colpite dalle misure restrittive nei confronti della Siria.
Il Tribunale ritiene che il Consiglio (i) non sia venuto meno al suo obbligo di motivazione; (ii) non abbia violato i diritti della difesa ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Mayaleh; (iii) non abbia violato il diritto di proprietà di quest’ultimo e (iv) potesse fondarsi esclusivamente sulle funzioni professionali del sig. Mayaleh per adottare misure restrittive a suo carico (tenuto conto del fatto che la Banca centrale siriana persegue in particolare la finalità di fungere da banchiere del governo siriano, il sig. Mayaleh esercita, in qualità di governatore, funzioni fondamentali nell’ambito di tale istituto e si trova pertanto in una posizione di potere e d’influenza quanto al sostegno finanziario del regime siriano). Per quanto attiene alla peculiare caratteristica relativa al fatto che il sig. Mayaleh possiede la doppia cittadinanza siriana e francese, il Tribunale ricorda che il diritto dell’Unione non obbliga gli Stati membri a vietare l’ingresso nel loro territorio ai propri cittadini, sebbene questi siano colpiti da un divieto d’ingresso e di transito nel territorio dell’Unione. Rispondendo a un quesito sottoposto dal Tribunale, il governo francese ha peraltro indicato che, in qualità di cittadino francese rispondente al nome di André Maynard, il sig. Mayaleh poteva recarsi in Francia. Le misure restrittive adottate a carico del sig. Mayaleh non ostano pertanto a che questi visiti la sua famiglia in Francia. Il Tribunale dichiara poi che gli Stati membri diversi dalla Francia sono invece tenuti ad applicare nei loro rispettivi territori le restrizioni deliberate dal Consiglio. A questo proposito, il Tribunale rileva che il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione non è incondizionato e che gli Stati membri, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono limitare tale libertà nei confronti di talune persone per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Di conseguenza, il Consiglio poteva legittimamente limitare, nell’osservanza del principio di proporzionalità, il diritto del sig. Mayaleh di circolare liberamente in seno all’Unione (escluso il territorio francese).
In questa causa, il Tribunale rileva che due degli atti adottati dal Consiglio successivamente alla presentazione del primo ricorso del sig. Mayaleh non sono stati comunicati personalmente all’interessato, bensì al legale che lo rappresentava ai fini di tale ricorso. A questo proposito, il Tribunale dichiara che in materia di misure restrittive, gli atti del Consiglio devono essere indirizzati al destinatario dell’atto e non ai legali che lo rappresentano. La notifica ad un legale, infatti, equivale ad una notifica al destinatario esclusivamente quando tale forma di notifica è espressamente prevista da una normativa o da un accordo tra le parti. Posto che le disposizioni applicabili e gli atti versati al fascicolo non consentono di ritenere che tale circostanza si verifichi nel caso di specie, il Tribunale ha tratto la conclusione che il Consiglio ha violato la normativa che esso stesso si è imposto. Tuttavia, tale inadempimento di carattere procedurale, per quanto impedisca di considerare che il sig. Mayaleh ha contestato tardivamente gli atti dinanzi al Tribunale, non giustifica, di per sé solo, l’annullamento di tale atti. Il sig. Mayaleh, infatti, non è stato in grado di dimostrare che l’assenza di comunicazione individuale al suo indirizzo in Siria abbia comportato una lesione dei suoi diritti tale da giustificare l’annullamento degli atti in oggetto.