IMPRESE. Aiuti de minimis: fine del periodo transitorio

E’ entrata in vigore, dal primo luglio di quest’anno, la nuova disciplina sugli aiuti de minimis che, in base al regolamento Ue 18.12.2013 n. 1407/2013, pone fine al periodo transitorio e all’applicazione delle norme previste dal regolamento 1998/2006. Tali aiuti rappresentano una deroga al divieto imposto dall’Ue agli Stati membri di concedere finanziamenti diretti alle imprese (come prestiti a fondo perduto, finanziamenti agevolati, crediti d’imposta, agevolazioni fiscali e via dicendo) e possono essere erogati esclusivamente ad alcune tipologie di aziende, come quelle operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, quelle operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o alle attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri. Ebbene, il vecchio regime prevedeva che, nell’arco di tre anni, l’importo massimo di aiuti complessivi ricevuti non potesse superare i 200mila euro. Ora, il calcolo deve essere fatto tenendo in considerazione tutte le imprese collegate al soggetto che fa richiesta di aiuti.