RENDITE FINANZIARIE. Aliquote al 26%, Esclusi i titoli di Stato

Parte da oggi l’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito. Di seguito, elenchiamo i principali.

TITOLI DI STATO – Anzitutto, il chiarimento più importante: per i titoli pubblici italiani (come titoli del debito pubblico, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e per i titoli equiparati emessi da organismi internazionali la tassazione resta al del 12,5 per cento. Per le obbligazioni emesse da Stati esteri white list e da loro enti territoriali, inoltre, passa dal 20 al 12,5 per cento.

CAMPO D’APPLICAZIONE – L’aumento dell’aliquota impositiva dal 20 al 26 per cento, invece, si applica agli interessi e agli altri proventi di conti correnti, depositi bancari e postali che siano maturati dal primo luglio 2014. Lo stesso vale per i redditi che derivano da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie previsti dall’articolo 26 del Dpr n. 600 del 1973; il provvedimento riguarda, infine, gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni, indicate nell’articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 239 del 1996, maturati a partire dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.

ECCEZIONI – Sono escluse dalla tassazione aggiuntiva le plusvalenze a partecipazioni qualificate indicate dalla lettera c) dell’articolo 67 del Tuir.

DEROGHE – L’Agenzia sottolinea come per evitare che l’aumento vada a intaccare anche i redditi maturati prima della data di entrata in vigore della nuova aliquota, i risparmiatori e gli investitori potranno affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014 decidendo di versare un’aliquota sostitutiva al 20 per cento sulle plusvalenze latenti.