Corte UE: La garanzia illimitata dello Stato francese a La Poste è aiuto di stato illegittimo

La Poste francese, fino alla sua trasformazione in società per azioni a capitale pubblico, avvenuta il 1° marzo 2010, era assimilata a un ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC), cioè ad una persona giuridica di diritto pubblico avente personalità giuridica distinta da quella dello Stato, autonomia finanziaria nonché competenze di attribuzione speciali, senza tuttavia essere soggetta ai procedimenti fallimentari o ad altri procedimenti concorsuali di diritto comune.
Con decisione del 26 gennaio 2010 , la Commissione ha constatato l’esistenza di una garanzia illimitata dello Stato francese a favore de La Poste a causa di talune particolarità intrinsecamente connesse con il suo status di ente pubblico. Essa ha rilevato che La Poste non era soggetta al diritto comune in materia di amministrazione controllata e liquidazione di imprese in difficoltà e che un creditore de La Poste era sempre sicuro di ottenere il rimborso del proprio credito. La Commissione ha concluso che la garanzia illimitata concessa dalla Francia a La Poste costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
Il ricorso di annullamento presentato dalla Francia è stato respinto con sentenza del 20 settembre 2012 , poiché il Tribunale ha considerato, sostanzialmente, che una siffatta garanzia illimitata costituisce un vantaggio a favore de La Poste. La Francia ha quindi proposto un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. Nell’ambito di tale impugnazione, la Francia contesta segnatamente al Tribunale, da un lato, di avere considerato che la Commissione poteva invertire l’onere della prova dell’esistenza della garanzia e, dall’altro, di aver violato le norme relative al livello della prova necessario a tal fine. Tuttavia, la Corte rileva che il Tribunale non ha avallato nessuno uso di presunzioni negative né alcuna inversione dell’onere della prova da parte della Commissione. Infatti, analogamente al Tribunale, la Corte ritiene che la Commissione abbia esaminato positivamente l’esistenza di una garanzia illimitata dello Stato a favore de La Poste, prendendo in considerazione più elementi concordanti che consentivano di stabilire la concessione di una siffatta garanzia. Parimenti, la Corte conferma che, come giustamente riconosciuto dal Tribunale, per dimostrare l’esistenza di una garanzia implicita, la Commissione può fondarsi sul metodo del complesso d’indizi seri, precisi e concordanti e verificare se esista, in diritto interno, un obbligo in capo allo Stato di impegnare le proprie risorse al fine di coprire le perdite di un EPIC insolvente e, quindi, un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti sul bilancio statale.
La Francia contesta anche al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nello statuire che la Commissione aveva adeguatamente dimostrato l’esistenza di un vantaggio derivante dalla presunta garanzia di Stato. A tale proposito, la Corte afferma che esiste una presunzione semplice secondo la quale la concessione di una garanzia implicita e illimitata dello Stato a favore di un’impresa che non è soggetta ai procedimenti di amministrazione controllata e liquidazione ordinari ha per conseguenza un miglioramento della sua situazione finanziaria dovuto all’alleggerimento degli oneri che, di norma, gravano sul suo bilancio. Infatti, una siffatta garanzia dello Stato procura un vantaggio immediato a tale impresa e costituisce un aiuto di Stato, in quanto è concessa senza contropartita e consente di ottenere un prestito a condizioni finanziarie migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Quindi, per dimostrare il vantaggio procurato da una siffatta garanzia all’impresa beneficiaria, è sufficiente che la Commissione provi l’esistenza stessa di tale garanzia, senza dover dimostrare gli effetti concreti prodotti da quest’ultima a decorrere dal momento della sua concessione. Giustamente, pertanto, il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva rispettato l’onere e il livello della prova necessari per dimostrare l’esistenza di un vantaggio procurato dalla garanzia implicita e illimitata dello Stato, precisando che una siffatta garanzia offre al soggetto finanziato la possibilità «di beneficiare di un tasso d’interesse più basso o di fornire una cauzione meno elevata».