Corte UE: CAUSE IMMOBILIARI e competenza dei giudici

Con la sua sentenza odierna, la Corte di giustizia risponde alle questioni dell’Oberlandesgericht München (tribunale regionale superiore di Monaco, Germania) relative all’interpretazione del regolamento di Bruxelles I sulla competenza giurisdizionale. Il giudice tedesco è adito con una controversia che oppone le due comproprietarie di un immobile ubicato a Monaco. Una delle due comproprietarie chiede, dopo aver esercitato il suo diritto di prelazione (iscritto nel registro fondiario) sulla quota della seconda comproprietaria, che a questa venga intimato di autorizzare l’iscrizione del trasferimento nel registro fondiario. Una controversia relativa al diritto di prelazione in questione è peraltro già pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano. Infatti l’acquirente al quale la seconda comproprietaria intendeva vendere la sua quota ha citato dinanzi a esso le due comproprietarie onde far constatare l’invalidità dell’esercizio del diritto di prelazione e la validità del contratto stipulato per la quota di cui trattasi. Dati tali elementi, l’Oberlandesgericht chiede alla Corte se esso abbia l’obbligo di sospendere il procedimento e di dichiarare la propria incompetenza. Il regolamento Bruxelles I prevede una competenza esclusiva per le controversie in materia di diritti reali immobiliari. Per esse sono esclusivamente competenti i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato. Infatti il giudice del luogo in cui si trova l’immobile è quello meglio in grado, vista la prossimità, di avere una buona conoscenza della situazione di fatto e di applicare le norme e gli usi particolari che sono, nella generalità dei casi, quelli dello Stato di ubicazione dell’immobile.
La Corte precisa che tale competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari è applicabile ai ricorsi diretti a far dichiarare l’invalidità dell’esercizio di un diritto di prelazione che grava su un immobile e produce effetti nei confronti di tutti. Infatti un ricorso diretto a determinare se l’esercizio del diritto di prelazione abbia permesso di garantire, a favore del titolare, il diritto al trasferimento della proprietà del bene immobiliare controverso, si riferisce ad un diritto reale immobiliare. Esso rientra quindi nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro di ubicazione dell’immobile. Il regolamento Bruxelles I prevede peraltro che in caso di litispendenza, cioè quando davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza . Se una competenza siffatta è accertata, il secondo giudice deve dichiarare la propria incompetenza a favore del primo. In linea di principio, il giudice adito per secondo non può accertare egli stesso la competenza del giudice adito per primo.
L’Oberlandesgericht intende accertare se tale regola si applichi anche qualora il regolamento Bruxelles I attribuisca esso stesso una competenza esclusiva al giudice adito in secondo luogo.
La Corte dichiara che, quando il giudice adito in secondo luogo è quello dello Stato membro ove l’immobile è situato e dispone quindi di una competenza esclusiva, non deve né sospendere il procedimento, né dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice adito in primo luogo, ma deve giudicare la controversia. Infatti una decisione pronunciata dal giudice adito in primo luogo, in violazione della competenza esclusiva del giudice adito in secondo luogo, non potrà, a norma del regolamento, essere riconosciuta nello Stato membro del giudice adito in secondo luogo. Applicare in una situazione siffatta la regola relativa alla litispendenza non risponderebbe all’esigenza di una buona amministrazione della giustizia.