UE & CARTELLO CEMENTO: legittime le richieste di informazioni dalla Commissione ai cementieri

Nei mesi di novembre 2008 e settembre 2009, la Commissione ha effettuato alcune ispezioni nei locali di diverse società operanti nel settore del cemento. Il 6 dicembre 2010, ha avviato, nei confronti di alcune di esse, un procedimento per presunte infrazioni consistenti in «restrizioni dei flussi commerciali nello Spazio economico europeo (SEE), includendo restrizioni delle importazioni verso il SEE provenienti da paesi non SEE, ripartizione del mercato, coordinamento dei prezzi e connesse pratiche anticompetitive nel mercato del cemento e dei prodotti ad esso correlati». Il 30 marzo 2011 ha adottato varie decisioni chiedendo alle imprese interessate di rispondere, con un formato vincolante, ad un questionario sulle presunte infrazioni.
Le società tedesche Holcim Deutschland, HeidelbergCement e Schwenk Zement, la svizzera Holcim, le italiane Buzzi Unicem e Italmobiliare, la spagnola Portland Valderrivas e varie società appartenenti al gruppo Cemex hanno proposto sette ricorsi per l’annullamento di tali decisioni. Hanno contestato alla Commissione di non aver spiegato a sufficienza le presunte infrazioni che compaiono nelle decisioni impugnate e di avere imposto loro una mole di lavoro sproporzionata in considerazione del volume delle informazioni richieste e del formato di risposta particolarmente vincolante.
Nelle sue sentenze odierne, il Tribunale respinge i ricorsi, eccezion fatta per quello proposto dalla Schwenk Zement, che è accolto parzialmente.
Il Tribunale considera che le descrizioni delle presunte infrazioni, pur se enunciate in termini molto generali che avrebbero meritato di essere precisati, presentano il grado minimo di chiarezza per poter essere considerate conformi ai requisiti del diritto dell’Unione .
Del pari il Tribunale rileva che non possono essere validamente contestati la rilevante mole di lavoro generata dal volume delle informazioni richieste e l’elevatissimo grado di precisione del formato della risposta imposto dalla Commissione. Esso conclude tuttavia che tale onere non è sproporzionato, considerate le esigenze dell’inchiesta e l’ampiezza delle presunte infrazioni.
Nondimeno il Tribunale considera insufficiente il termine di due settimane accordato alla Schwenk Zement per rispondere all’undicesima serie di domande, e accoglie parzialmente il ricorso proposto da tale società. La valutazione della sufficienza di un termine di risposta implica che sia preso in considerazione il rischio di ammende o penalità di mora che il destinatario della richiesta corre non solo qualora si astenga dal fornire informazioni o fornisca informazioni incomplete o in ritardo, ma anche nel caso in cui le informazioni fornite siano qualificate dalla Commissione come inesatte o fuorvianti. Il termine accordato deve, pertanto, consentire al destinatario di fornire materialmente una risposta, ma anche di assicurarsi che le informazioni fornite siano complete, esatte e non fuorvianti. Rilevando che l’undicesima serie di domande comporta l’identificazione di tutti i contatti (compresi i più informali) stabiliti nel corso di diversi anni dai dipendenti della Schwenk Zement con i produttori di cemento e di prodotti correlati o loro rappresentanti, il Tribunale osserva che non era necessariamente agevole raccogliere, organizzare e verificare le informazioni richieste e ne deduce che il termine di due settimane concesso dalla Commissione era insufficiente.
La società Cementos Portland Valderrivas ha, dal canto suo, lamentato l’arbitrarietà della richiesta di informazioni, ritenendo che quest’ultima abbia natura esplorativa. Essa ha quindi chiesto al Tribunale di ordinare alla Commissione di produrre gli indizi che l’avevano indotta ad adottare tale richiesta.
Il Tribunale ricorda che l’esigenza della tutela contro interventi arbitrari o sproporzionati delle autorità pubbliche nella sfera di attività privata di una persona (sia essa fisica o giuridica) costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deve essere rispettato nell’adottare qualsiasi richiesta di informazioni. Di conseguenza, una richiesta di questo tipo deve mirare a raccogliere la documentazione necessaria per verificare la realtà e la portata di situazioni di fatto e di diritto riguardo alle quali la Commissione dispone già di informazioni in forma di indizi sufficientemente seri che inducono a sospettare un’infrazione alle regole della concorrenza.
Pur se la Commissione non è tenuta a menzionare tali indizi nella sua richiesta di informazioni, per non compromettere l’efficacia della sua indagine, il Tribunale può verificarne la sussistenza e controllare che siano sufficientemente seri, qualora sia investito di una domanda in tal senso e ritenga che la società adduca elementi idonei a mettere in dubbio il carattere sufficientemente serio degli indizi. Considerando che tali condizioni ricorressero nella fattispecie il Tribunale ha proceduto alla verifica richiesta dalla Cementos Portland Valderrivas.
Nell’ambito della sua valutazione della sufficiente serietà degli indizi, il Tribunale tiene conto del fatto che la decisione impugnata si inserisce nella fase di istruzione preliminare (fase destinata a consentire alla Commissione di raccogliere gli elementi pertinenti idonei a confermare o meno l’esistenza di un’infrazione alle regole della concorrenza e di prendere una prima posizione sull’orientamento e sul prosieguo del procedimento). Il Tribunale ne deduce che la Commissione non è tenuta, prima dell’adozione di una richiesta di informazioni, ad avere in suo possesso elementi che dimostrino l’esistenza di un’infrazione. È quindi sufficiente, perché la Commissione possa chiedere informazioni supplementari, che gli indizi siano atti a generare un ragionevole sospetto circa il verificarsi di un’infrazione.
Poiché gli indizi forniti dalla Commissione rispondono a tale definizione, il Tribunale respinge il ricorso della Cementos Portland Valderrivas.