Il Tar Liguria ha accolto in parte i ricorsi intentati contro il regolamento della città di Genova per disciplinare l’apertura delle sale da gioco, e contrastare il fenomeno delle ludopatie. Per il giudice amministrativo – informa l’Agimeg -alcune previsioni del regolamento sono perfettamente lecite, prima fra la norma sulle distanze minime dai luoghi sensibili (scuole, luoghi di culto, etc.). Il giudice tuttavia precisa che tale norma potrà essere applicata solo ai nuovi locali: “le limitazioni spaziali imposte sono legittime, almeno per l’avvenire, cioè con riferimento ai soggetti che hanno richiesto o chiederanno l’autorizzazione dopo l’entrata in vigore del regolamento”. A tal proposito, le ricorrenti hanno prodotto un rilievo effettuato da uno studio di architettura dal quale emerge è impossibile aprire sale da gioco in gran parte del territorio comunale. Respinto anche le censure dei ricorrenti contro le norme del regolamento che – qualora una sala giochi si trasferisca già esistente in un altro locale – impongono il rispetto delle distanze minime. In questo caso, afferma il giudice richiamando "la giurisprudenza della corte costituzionale e della corte di Giustizia UE ", prevalgono "le esigenze di controllo amministrativo sul gioco attuato per la tutela dei valori sopra elencati". Il giudice ha invece accolto le censure contro i limiti orari di apertura delle sale: “La previsione di rigidi orari di apertura e chiusura serale dell’attività (con un obbligo di chiusura, peraltro, oltremodo anticipato rispetto ai limiti consentiti dalle autorizzazioni di pubblica sicurezza di cui sono attualmente in possesso le ricorrenti) non trova, infatti, alcuna copertura normativa nelle disposizioni della più volte citata legge regionale n. 17/2012.”. E ancora: “il Consiglio comunale non si è limitato alla fissazione dei criteri, ossia a definire gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco avrebbe dovuto successivamente articolare l’orario delle sale da gioco, ma ha direttamente stabilito detto orario, con una previsione di tale rigidità che il successivo intervento sindacale, pur richiesto dalla previsione contenuta nel primo periodo del comma 1 dell’art. 18 del regolamento, non potrà che riprodurre i vincoli imposti dal Consiglio”. E ancora, accolta la censura sulla norma che impone a chi apre una sala da gioco “di munirsi di un’autorizzazione comunale. L’attività di gioco – osserva il Tar – è “un settore d’impresa che, comunque, è soggetto a controlli di varia natura, sì che non appare incongrua la sua sottoposizione ad un previo esame comunale”. Tuttavia, è illegittima la norma del regolamento secondo cui “l’autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell’attività sul territorio comunale”. E spiega, “la sola interpretazione possibile di tale disposizione sembra implicare la necessità dell’autorizzazione comunale anche per le attività già esercitate sulla base di antecedenti autorizzazioni di polizia e, in tale prospettiva, essa si pone in aperta violazione del principio di irretroattività, valido anche per gli atti regolamentari”.
