Legittima la tassa di soggiorno introdotta dal Comune per finanziare la manutenzione dei suoi beni comunali: il tributo non lede i principi costituzionali dell`imposizione fiscale. Il legislatore può legittimamente presumere che chi scende in un hotel guadagni abbastanza per farlo. E poi il balzello arriva al massimo a 5 euro per notte, somma piuttosto contenuta, che non può essere indicata come un evento distorsivo della libera concorrenza.
Ma attenzione: il gestore della struttura ricettiva, che pure è chiamato a incassare il "pedaggio" dall`ospite dell`albergo, non può essere indicato come soggetto passivo del tributo né è sostituto d`imposta. In caso di mancato pagamento, insomma, può essere sanzionato soltanto il cliente "evasore". Lo precisa il Tar Veneto nella sentenza 653/12, pubblicata dalla terza sezione e riportata dal sito Cassazione.net. Dovranno rassegnarsi l`associazione dei commercianti e gli albergatori di Padova rivoltisi al giudice amministrativo contro i provvedimenti del Comune: l`annullamento scatta soltanto per la norma che indica il titolare dell`hotel come sostituto d`imposta. In realtà il gestore non riscuote il tributo per un interesse proprio, connesso a un possibile guadagno ricavabile dall`attività di riscossione, ma opera soltanto come titolare della struttura senza poterne ricavare un beneficio economico. Il regolamento comunale, poi, deve essere interpretato nel senso che la sanzione per omesso versamento dell`imposta colpisce il "vero" soggetto passivo, cioè chi pernotta nell`albergo e non invece chi lo gestisce.
