Al fine di ridurre la durata dei processi in materia tributaria e rispettare così il principio della durata ragionevole del processo, ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, l’Italia ha adottato, nel 2010, una disposizione legislativa in forza della quale i procedimenti pendenti, alla data della sua entrata in vigore, da più di dieci anni, e per i quali l’Amministrazione finanziaria dello Stato sia risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, si estinguono senza esame del ricorso.
In particolare, i procedimenti pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale sono automaticamente estinti, e quelli pendenti dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione possono essere estinti con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia e contestuale rinuncia ad un’eventuale riparazione.
In proposito sono state sottoposte alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali, la prima diretta a sapere se il diritto dell’Unione osti all’applicazione di una disposizione di questo tipo in materia di fiscalità diretta, la seconda vertente sulla conformità di una tale disposizione con le norme dell’Unione riguardanti l’IVA.
La Corte di Cassazione e la Commissione Tributaria Centrale chiedono in particolare alla Corte se la normativa nazionale sia compatibile con l’obbligo di contrastare le pratiche abusive, con i principi che governano il mercato unico e con l’obbligo di procedere al recupero dell’IVA, dato che tale normativa comporta una rinuncia pressoché integrale al recupero del credito fiscale o dell’IVA.
Nella prima causa, la Corte ricorda anzitutto che, anche se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitarla nel rispetto del diritto dell’Unione. Essa ritiene poi che il diritto dell’Unione non osti, nella fattispecie, a una disposizione nazionale, che, al fine di limitare la durata dei processi in materia tributaria, consente, a determinate condizioni, l’estinzione del procedimento tributario.
In particolare, in sede di esame della compatibilità delle disposizioni nazionali con le norme in materia di aiuti di Stato, la Corte reputa che le misure in questione non soddisfino il criterio di selettività e non costituiscano quindi aiuti di Stato . Nella seconda causa, che riguarda l’estinzione automatica dei procedimenti pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, competente a esaminare le domande di rettifica dell’IVA, la Corte rammenta che ogni Stato membro ha l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative al fine di garantire che l’IVA sia interamente riscossa nel suo territorio. Se è vero che gli Stati membri beneficiano di una certa libertà in relazione al modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione, tale libertà è tuttavia limitata dall’obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione, nel rispetto del principio del termine ragionevole del giudizio. La Corte sottolinea tuttavia la differenza tra la presente causa ed una precedente , in cui la stessa aveva considerato che delle misure intervenute pochissimo tempo dopo la scadenza dei termini assegnati per il pagamento degli importi IVA dovuti, e che consentivano ai soggetti passivi di sfuggire a qualsiasi controllo dell’Amministrazione tributaria, costituivano una rinuncia generale ed indifferenziata alla verifica delle operazioni imponibili, rinuncia contraria al diritto dell’Unione.. Nella presente causa, invece, la Corte osserva che si tratta di una disposizione eccezionale, avente carattere circoscritto e limitato, diretta ad assicurare il rispetto del principio del termine ragionevole del giudizio e che non crea significative differenze nel modo in cui sono trattati i soggetti d’imposta nel loro insieme. Pertanto, essa non pregiudica il principio di neutralità fiscale. Di conseguenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione non osta alla disposizione italiana.
