CASSAZIONE: 60 CONDANNE PENALI, PSICOLOGO NON PUò ESERCITARE

Più di 60 condanne penali pesano troppo e confliggono con il requisito della ‘buona condotta’ richiesto per l’iscrizione a qualsiasi albo professionale del nostro Paese, anche nel caso in sui sia intervenuta la riabilitazione giudiziale. E’ questo il parere della Cassazione che, per difetto dello stile di vita ‘moralmente irreprensibile’, ha confermato il ‘no’ all’iscrizione nell’Albo degli Psicologi della Liguria a C.M.. L’uomo – laureato in psicologia – voleva essere inserito nell’elenco ufficiale degli ‘strizzacervelli’ autorizzati a far sdraiare i pazienti sul lettino, dopo essersi preso anche una condanna per esercizio abusivo della professione (le altre 60 si riferiscono a reati di altro tipo ma non specificati nella sentenza 307 della Suprema Corte). Senza successo C.M. ha contestato innanzi ai giudici della Cassazione che l’Ordine degli Psicologi avesse ‘il potere di sindacare l’intervenuta riabilitazione penale’. Questo, infatti, era stato anche il parere del Tribunale di Genova che, nel 2004, aveva annullato la delibera dell’Ordine professionale, che gli aveva negato l’iscrizione. Secondo i giudici di merito, il requisito della buona condotta non è previsto dalle norme che regolamentano la professione dello psicologo. Questa tesi non ha convinto la Cassazione che ha convalidato il verdetto di appello emesso – nel 2009 – su reclamo dell’Ordine degli psicologi che aveva sostenuto che la condotta ‘specchiata’ è un principio generale valido per tutti gli Ordini e che e’ ‘erroneo riconoscere ai provvedimenti di riabilitazione penale effetti in relazione alla valutazione della condotta per l’iscrizione all’Albo’. Ad avviso dei supremi giudici, ‘il requisito della buona condotta per l’iscrizione a qualsiasi Albo professionale, ivi compreso ovviamente l’Albo degli psicologi, deve ritenersi, al di là di specifiche e dettagliate previsioni nei singoli Albi, ineludibile principio di carattere generale’. E non e’ ‘dirimente’ il requisito ‘dell’intervenuta riabilitazione’.