Proroga concessioni giochi in Italia, Corte UE. Costituisce restrizione delle libertà fondamentali, può essere giustificata da motivi di interesse generale

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Spetta al giudice nazionale valutare se la proroga delle concessioni nel settore dei giochi sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale e se sia proporzionata all’obiettivo perseguito dal legislatore.

Così si è pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea riguardo la proroga delle concessioni nel settore dei giochi in Italia.

OL, la società che aveva portato la questione davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, esercitava un’attività consistente nell’accettare e raccogliere scommesse per poi trasmetterle ad un allibratore estero, la Ulisse GmbH, senza essere titolare della concessione per la raccolta di scommesse né della licenza di polizia previste dalla normativa italiana. Nemmeno l’allibratore estero Ulisse, per cui OL lavorava, era in possesso della concessione. Ulisse aveva richiesto due volte all’Autorità delle Dogane e dei Monopoli di stabilirsi in Italia, ma gli è stato negato in quanto soltanto le imprese che avevano ottenuto una concessione a seguito di gare pubbliche o che avevano ottenuto il diritto di stabilirsi in Italia con le leggi di regolarizzazione nn. 190/2014 e 208/2015 potevano operare sul territorio.

La condotta di OL ha dato luogo ad un procedimento penale a suo carico innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, in ordine al reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

Il Tribunale di Ascoli Piceno dubita della proporzionalità della norma penale nazionale e delle altre norme che concorrono ad integrarla. Secondo il giudice italiano, la proroga a tempo indeterminato per le concessioni esistenti, unitamente al ritardo nella pubblicazione del nuovo bando di gara per l’attribuzione di concessioni in materia di raccolta di scommesse (che doveva espletarsi entro 1° maggio 2016) impedisce, di fatto, l’accesso di nuovi operatori al mercato in questione. Egli ha pertanto adito la Corte di Giustizia per verificare la conformità della normativa nazionale con i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza sanciti dal TFUE.

Con la sua sentenza odierna, la Corte afferma che la proroga delle concessioni nel settore dei giochi d’azzardo costituisce una restrizione delle libertà fondamentali di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sancite dagli artt. 49 e 56 TFUE. Tuttavia, detta proroga può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Sul punto, l’Italia fa valere che la proroga delle concessioni era necessaria per evitare l’interruzione delle scommesse legali e per garantire la tenuta economica di un comparto che altrimenti sarebbe rimasto privo di regolamentazione. Secondo la Corte, spetta al giudice del rinvio valutare se la proroga delle concessioni nel settore dei giochi d’azzardo sia idonea a garantire l’obiettivo perseguito dall’Italia e se sia proporzionata al suo raggiungimento. Pur rimettendo al giudice nazionale la decisione, la Corte osserva che l’attribuzione di concessioni sulla base di un nuovo bando di gara costituirebbe una misura meno restrittiva per le libertà fondamentali.

 

AGIMEG