
L’Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani s.p.a., quale capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese, è stata esclusa da una gara d’appalto pubblico indetta nel 2013 dalla Provincia autonoma di Bolzano per la costruzione e gestione della nuova Casa Circondariale di Bolzano.
L’esclusione è avvenuta in quanto la Mantovani non ha tempestivamente dichiarato che, nel corso della procedura, il proprio ex amministratore delegato era stato condannato con sentenza definitiva per reati finanziari e fiscali (false fatture) e per associazione a delinquere. Questa omissione è stata considerata una violazione del dovere di leale collaborazione con la stazione appaltante (cioè la Provincia di Bolzano). In ragione di ciò, la Mantovani è stata ritenuta non avere dimostrato la propria completa ed effettiva dissociazione dalla condotta criminosa di un soggetto che, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, aveva rivestito proprio nella Mantovani una carica rilevante. La mancata dissociazione, nei termini ora detti, costituisce, secondo una norma del Codice degli appalti pubblici, una causa di esclusione dalla gara.
La Mantovani si è rivolta al TAR – sezione autonoma di Bolzano – per ottenere il risarcimento dei danni. Il TAR ha respinto la domanda con sentenza che è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, il quale ha deciso di sollevare davanti alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sulla compatibilità di tale normativa con il diritto dell’Unione.
Con la sentenza odierna, la Corte stabilisce che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi.
La Corte osserva che le imprese agiscono a mezzo dei loro amministratori e che un comportamento contrario alla morale professionale di questi ultimi si riverbera sulla moralità dell’impresa. L’emissione di false fatture da parte dell’amministratore di un’impresa può essere considerata quindi un delitto che incide in senso negativo sulla moralità dell’impresa.
La Corte osserva che l’ente aggiudicatore può richiedere all’impresa di manifestare la propria dissociazione dagli atti illeciti dell’amministratore dichiarando l’esistenza di una condanna penale, anche non definitiva, a carico di costui.
La Corte sottolinea, poi, che anche una sentenza non definitiva a carico dell’amministratore dell’impresa offerente può fornire all’ente aggiudicatore un elemento idoneo a valutare l’ammissione di tale impresa alla gara d’appalto.