
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso promosso da Antonio Giraudo contro la sanzione inflittagli da Figc e Coni, confermando la precedente decisione del Tar del Lazio e accogliendo le richieste del Codacons, intervenuto in giudizio a sostegno della Federazione.
Lo rende noto l’associazione dei consumatori, che diffonde il testo della sentenza emessa ieri dai giudici di Palazzo Spada.
Già il 14 aprile 2016 il Tar aveva respinto il ricorso di Giraudo per difetto di giurisdizione, dichiarandosi non competente poiché la questione investe la giustizia sportiva; Giraudo chiedeva l’annullamento delle decisioni della Corte Federale e della Corte di Appello Federale con cui veniva disposta nei suoi confronti sanzione disciplinare dell’inibizione per cinque anni, impugnando la decisione al Consiglio di Stato, che anche stavolta gli ha dato torto.
Accogliendo le tesi sostenute in giudizio dal Codacons a difesa dei provvedimenti adottati dalla giustizia sportiva, la Sezione Quinta del CdS (Pres. Claudio Contessa, Rel. Raffaele Prosperi), ha rigettato il ricorso dell’ex ad della Juventus, scrivendo nella sentenza:
“Considerato che anche le censure che il giudice di primo grado ha ritenuto infondate non possono trovare ingresso davanti al giudice amministrativo per le ragioni prima riportate, atteso che a tutta evidenza esse rientrano nella controversia sviluppatasi nell’ambito della giustizia sportiva e in relazione alle quali non sussiste a rigore la giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo […] Visto perciò che l’impugnazione della sentenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 7 del 2012 non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, non resta quindi che rigettare l’appello e confermare la sentenza di inammissibilità impugnata”.