Interrogazione scuola Castanea

Il sottoscritto Antonino Carreri, premesso che:
• con nota n° 3703 acquisita al protocollo della Direzione Generale del Comune di Messina in data 21.07.2005, l’Organizzazione Europea Vigili del Fuoco, avanzava istanza di concessione di un manufatto con annessa area libera sita in località Contrada Frischia – del villaggio Castanea delle Furie – già sede del XII° quartiere;
• con determina n° 1048 del 17.11.2005° a firma del commissario straordinario del Comune di Messina dott. Bruno Sbordone, veniva concessa in comodato d’uso una parte dei locali della ex scuola per lo svolgimento di attività di protezione civile, di previsione, di prevenzione e soccorso, oltre all’istituzione di un centro cinotecnico con annesso campo macerie per l’attuazione di progetti inerenti a cani addestrati per la pubblica collettività (cani da ricerca in superficie e tra le macerie, cani da salvataggio con annessa formazione tecnica inerente alla conduzione ed alla gestione dei cani da parte dei giovani volontari della protezione civile;
• attraverso la sopracitata delibera il Commissario Straordinario autorizzava l’Organizzazione Europea Vigili del Fuoco, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ad eseguire a propria cura e spese i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per rendere agibile e sicuro l’immobile;
• da un computo metrico allegato alla delibera avente per oggetto “lavori di manutenzione ordinaria del manufatto da adibire a centro polifunzionale di Protezione civile sito in località c.da Frischia del vill. Castanea delle furie” si evinceva che tali lavori ammontavano a euro 90.735,00;

considerato che:
• il contratto di comodato d’uso all’art. 5 prevede l’obbligo per l’Organizzazione Europea Vigili del Fuoco, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a provvedere a propria cura e spese, ogni necessario intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria per rendere agibile ed adeguato l’immobile agli usi convenuti;
• all’art. 7 lo stesso contratto prevede una durata stabilita in anni 9 (nove) con rinnovo automatico alla scadenza per ulteriori altri 10 (dieci) anni, sussistendone i presupposti e i requisiti;
• all’art. 9 del medesimo contratto la ditta comodataria è tenuta a custodire e a conservare l’immobile con la dovuta diligenza ed è altresì obbligata a condurlo secondo i regolamenti municipali e le leggi in materia di sicurezza, urbanistica, sanitaria e quant’altro necessario a scongiurare pericoli per l’incolumità pubblica e privata;
considerato inoltre che:

• l’immobile dalla data di consegna non è mai stato ristrutturato nè tantomeno adeguato per renderlo efficiente e funzionale agli scopi previsti;

• a oggi l’unica cosa riscontrabile è la presenza di carcasse di automobili e di roulotte nelle aree esterne unitamente a una fitta vegetazione che sta a dimostrare lo stato di incuria in cui l’immobile è stato abbandonato;

• le pertinenze interne giacciono anch’esse abbandonate e non v’è traccia di attività alcuna da parte dell’associazione comodataria;
• la conduzione dell’immobile non è assolutamente in linea con i regolamenti municipali e le leggi in materia di sicurezza, urbanistica, sanitaria;
• non è rispettato l’obbligo di eseguire quanto necessario a scongiurare pericoli per l’incolumità pubblica e privata;

tutto ciò premesso e considerato, interroga il sig. Sindaco per sapere:

• se non intenda intervenire al fine di recedere, prima della imminente scadenza contrattuale, dal contratto di comodato stipulato per tale immobile stante l’assenza del mantenimento dei requisiti da parte dell’associazione comodataria.