
La Syria International Islamic Bank («SIIB») è una banca siriana il cui capitale è detenuto da azionisti del Qatar e della Siria. Il Consiglio ha adottato misure restrittive (congelamento di capitali) nei confronti della SIIB con la seguente motivazione: «La SIIB ha offerto copertura alla Commercial Bank of Syria, consentendo a tale banca di eludere le sanzioni impostele dall’UE. Dal 2011 al 2012, la SIIB ha agevolato in modo surrettizio finanziamenti per un valore di quasi 150 milioni di dollari per conto della Commercial Bank of Syria. Gli accordi finanziari che sarebbero stati conclusi dalla SIIB sono in realtà da attribuire alla Commercial Bank of Syria. Oltre a lavorare con la Commercial Bank of Syria per eludere le sanzioni, nel 2012 la SIIB ha agevolato una serie di ingenti pagamenti per la Syrian Lebanese Commercial Bank, un altro istituto già designato dall’UE . Così facendo la SIIB ha contribuito a fornire sostegno finanziario al regime siriano» . La SIIB chiede l’annullamento della sua iscrizione. Con la sua odierna sentenza, il Tribunale accoglie il ricorso di annullamento. Il Tribunale rileva che la SIIB è stata colpita dalle misure restrittive con la motivazione che essa avrebbe agevolato finanziamenti per conto della Commercial Bank of Syria («CBS») e della Syrian Lebanese Commercial Bank («SLCB»), entrambe designate dal Consiglio. Più precisamente, il Consiglio imputa alla SIIB di aver effettuato transazioni finanziarie per persone fisiche o giuridiche che, senza essere a loro volta iscritte negli elenchi delle persone ed entità colpite da tali misure, disponevano di conti bancari presso le due banche citate. Tuttavia, il Consiglio non è riuscito, secondo il Tribunale, a provare che le transazioni effettuate dalla SIIB per clienti che dispongono anche di un conto presso la CBS o la SLCB comportino il rischio particolarmente elevato che il denaro provenga dal regime siriano o da persone fisiche o giuridiche destinatarie delle misure restrittive in questione: la CBS e la SLCB, infatti, sono state designate non in considerazione di elementi relativi alla loro clientela, bensì a motivo, per la prima, della propria appartenenza allo Stato siriano e, per la seconda, della propria qualità di controllata della prima. Peraltro, il Tribunale rileva che il Consiglio non ha presentato alcun elemento che consenta di ritenere che i clienti della SIIB siano coinvolti nella repressione violenta esercitata contro la popolazione civile in Siria. Il Consiglio, del resto, non ha sostenuto che i nomi di tali clienti, che non ha nemmeno identificato, fossero inseriti negli elenchi delle persone ed entità destinatarie delle misure restrittive nei confronti della Siria. Pertanto, la circostanza che la ricorrente abbia effettuato transazioni finanziarie per persone che dispongono anche di conti presso la CBS o la SLCB non può essere considerata sufficiente a giustificare la sua iscrizione. Dato che il Consiglio, nel corso del procedimento, non ha fornito altri elementi dai quali fosse possibile verificare l’esattezza materiale dei fatti affermati, il Tribunale dispone l’annullamento degli atti impugnati a causa dell’errore manifesto in cui il Consiglio è incorso nella valutazione dei fatti.