
In base alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS) nessuno può essere sottoposto a procedimento penale in uno Stato contraente per i medesimi fatti per i quali è stato già «giudicato con sentenza definitiva» in un primo Stato contraente.
M, cittadino italiano, risiede in Belgio, paese dove, in seguito a diverse denunce sporte dalla nuora, Q, nel 2004 è stato avviato a suo carico un procedimento penale per comportamenti costitutivi di violenza sessuale che sarebbero stati commessi nel territorio belga tra i mesi di maggio 2001 e di febbraio 2004 nei confronti della nipote, nata il 29 aprile 1999.
All’esito di un’attività istruttoria nel corso della quale sono stati raccolti ed esaminati diversi elementi di prova, il Tribunale di primo grado di Mons, nel 2008, ha adottato una decisione di non luogo a procedere per insufficienza di elementi a carico. La Corte d’appello di Mons ha confermato tale decisione di non luogo a procedere con sentenza del 2009. Il ricorso in cassazione proposto avverso tale sentenza è stato respinto con una sentenza del 2009.
Parallelamente all’istruttoria condotta in Belgio e in seguito ad una denuncia sporta da Q il 23 novembre 2006 presso la polizia italiana, è stato avviato dinanzi al Tribunale di Fermo un procedimento penale a carico di M per gli stessi fatti ed il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Fermo ha disposto il rinvio a giudizio di M.
Il Tribunale di Fermo chiede alla Corte di giustizia UE se una decisione di non luogo a procedere che osta, nello Stato contraente in cui è stata pronunciata, a nuovi procedimenti per i medesimi fatti, salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico di quest’ultima, debba essere considerata definitiva e precluda pertanto un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in un altro Stato contraente.
Detto giudice indica che tale decisione di non luogo a procedere impedisce che la persona sottoposta ad indagine sia rinviata a giudizio, salvo la sopravvenienza di nuovi elementi a suo carico, come definiti all’articolo 247 del CIC.
Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda innanzitutto che, per appurare se una decisione giudiziaria costituisca una sentenza definitiva, occorre assicurarsi che sia stata pronunciata previa una valutazione nel merito. Una decisione con cui un imputato è definitivamente assolto per insufficienza di prove, deve essere considerata fondata su una tale valutazione.
Pertanto, affinché una persona possa essere considerata «giudicata con sentenza definitiva», l’azione penale deve essere definitivamente estinta, di modo che dia luogo alla tutela conferita dal principio del ne bis in idem.
Peraltro, una decisione che non estingue definitivamente l’azione penale a livello nazionale, non ostacola l’avvio di un procedimento penale, per gli stessi fatti, a carico di tale persona in un altro Stato.
Dal momento che, con la sentenza della Cour de cassation del 2009, la decisione di non luogo a procedere è passata in giudicato, l’azione penale deve essere considerata estinta.
Anche la possibilità di riaprire l’istruttoria per sopravvenienza di nuovi elementi a carico, prevista dalla legge belga, non può pregiudicare il carattere definitivo della decisione di non luogo a procedere.
Peraltro, considerata la necessità di verificare l’effettiva novità degli elementi addotti per giustificare una riapertura, un nuovo procedimento basato su tale possibilità di riapertura, contro la stessa persona e per i medesimi fatti, può essere avviato unicamente nello Stato contraente sul cui territorio tale decisione è stata emessa.
Per questi motivi, la Corte dichiara che l’articolo 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra Benelux, Germania e Francia, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, deve essere interpretato nel senso che una decisione di non luogo a procedere che osta, nello Stato contraente in cui tale decisione è stata emessa, a un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti contro la stessa persona che ha beneficiato di detta decisione, salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico di quest’ultima, deve essere considerata una decisione che reca una sentenza definitiva, ai sensi di tale articolo, e che preclude pertanto un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in un altro Stato contraente.