Secondo le autorità elleniche, una sovrapproduzione di granturco e frumento avrebbe comportato, nel 2008, un crollo dei prezzi. Per assicurare un reddito minimo agli agricoltori sono stati accordati, tramite diversi decreti ministeriali, prestiti garantiti dallo Stato a concorrenza del 100% con un abbuono degli interessi, a 57 unioni di cooperative agricole («UCA») per un importo complessivo di EUR 150 milioni. I prestiti erano destinati ad essere trasferiti ai produttori per i cereali acquistati o ricevuti dalle UCA nel 2008. I prezzi dei cereali fissati dalla Grecia corrispondevano ai prezzi utilizzati per il calcolo degli anticipi da versare agli agricoltori in virtù del contratto di prestito. La Commissione ha ritenuto che tali prestiti comportassero un vantaggio accordato in maniera selettiva dato che, da un lato, erano volti a migliorare il reddito degli agricoltori ellenici aumentando artificiosamente i prezzi dei cereali venduti alle UCA e, dall’altro, le UCA e i produttori erano gli unici beneficiari dei prestiti. Sempre secondo la Commissione, tale vantaggio comportava una distorsione della concorrenza (la posizione commerciale dei produttori era rafforzata rispetto a quella di altre imprese) e incideva sugli scambi tra Stati membri (poiché il settore dei cereali genera importanti scambi commerciali intracomunitari). Con decisione del 25 gennaio 2012 , la Commissione ha imposto alla Grecia di recuperare gli aiuti concessi nel 2008 ai produttori di cereali e alle cooperative agricole del settore. La Grecia chiesto al Tribunale di annullare la decisione della Commissione. Nella sentenza odierna, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Il Tribunale ricorda che gli interventi statali che, sotto qualsiasi forma, possano favorire imprese o comportare un vantaggio economico che un’impresa non avrebbe conseguito in condizioni normali di mercato sono considerati aiuti. Ciò vale per gli abbuoni degli interessi, in quanto sono idonei a favorire il beneficiario a scapito dei suoi concorrenti, e per la garanzia dello Stato a concorrenza del 100% di un prestito. Gli aiuti che riducono per un’impresa i costi che essa avrebbe normalmente dovuto sostenere nell’ambito delle sue attività correnti falsano, in linea di principio, le condizioni di concorrenza. Il Tribunale constata che la decisione controversa è chiara e sufficientemente motivata, dato che essa contiene tutti gli elementi che consentono di determinare la natura degli aiuti da recuperare, i loro importi nonché i beneficiari interessati dal recupero. Inoltre, il Tribunale rileva che la Commissione ha potuto debitamente considerare che il beneficio concreto tratto da ciascuna categoria doveva essere esaminato su scala nazionale al momento del recupero, dipendendo detto beneficio dal vincolo tra le UCA e i loro membri agricoltori.
Il Tribunale ritiene peraltro che la decisione di avvio del procedimento di esame dell’aiuto fosse a sua volta sufficientemente chiara e priva di ambiguità, cosicché la Commissione ha rispettato i diritti della difesa nonché il principio di certezza del diritto.
Per quanto riguarda la natura degli aiuti, il Tribunale constata che i vantaggi finanziari selettivi ̶ancorché relativamente esigui ̶ ottenuti dall’abbuono degli interessi nonché dalla garanzia dello Stato a copertura dell’intero prestito non avrebbero potuto essere ottenuti in condizioni normali di mercato. Peraltro, gli aiuti, secondo il Tribunale, possono incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza. Infatti, tenuto conto del fatto che il settore agricolo è caratterizzato da una concorrenza intensa tra i produttori degli Stati membri, l’esiguità di un aiuto o la dimensione modesta dell’impresa beneficiaria non escludono a priori che gli scambi tra Stati membri possano essere pregiudicati.
Ne consegue che, grazie al meccanismo di prestito senza interessi corredato da una garanzia dello Stato, i produttori hanno potuto, nonostante la situazione di sovrapproduzione, vendere le loro scorte di cereali alle UCA, a un prezzo che non avrebbero potuto fissare se a queste ultime non fosse stato accordato un prestito alle suddette condizioni.
Infine, il Tribunale considera che gli aiuti in questione non possono essere considerati leciti alla luce del «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato» («QTCA») , dato che quest’ultimo è entrato in vigore solo il 31 ottobre 2009. Il Tribunale rileva dunque che i regimi di aiuto di Stato approvati prima di tale data nel settore della produzione agricola primaria non possono essere coperti dal QTCA.
