
Publiambiente, che gestisce i rifiuti del Comune di Empoli (Fi), deve rimborsare l’Iva sulla vecchia tariffa dei rifiuti Tia. L’ha stabilito il giudice di pace, che ha accolto i ricorsi di Poste Italiane spa e di un privato cittadino per la restituzione dell’imposta sulla fattura, giudicata illegittima da una sentenza della Corte Costituzionale e poi da una della Cassazione, in quanto la Tia è da considerarsi a tutti gli effetti un tributo e come tale non può essere soggetto all’Iva. La vicenda è sempre sulla graticola poichè, nonostante sentenze anche molto autorevoli, il legislatore no si è mai degnato di prendere in considerazione la vicenda cercando di mettere una parola fine a questo stillicidio e sfinimento della civiltà giuridica. Sono pochi a fare ricorso perchè quasi sempre gli importi in gioco sono limitati e si tratta, più che altro, di una questione di principio. La sentenza per Poste italiane spa apre, poi, un varco enorme su cosa possa accadere: le Poste (come qualunque altra azienda) hanno sicuramente scaricato l’Iva, la stessa Iva che Publiambiente avrà già versato all’Erario… e quindi cosa accade? Un “guazzabuglio” che se non vede un intervento legislativo definitivo non potrà far altro he alimentare la confusione giuridica in merito. Ma sia chiaro: un intervento legislativo non potrà non tener conto della sentenza della Corte Costituzionale che, in merito, è stata limpida, l’imposta sui rifiuti non può essere gravata dell’Iva.
Qui le nostre indicazioni per poter ricorrere in merito: http://sosonline.aduc.it/modulo/rimborso+iva+non+dovuta+sulla+tia+tariffa+igiene_20118.php
Vincenzo Donvito, presidente Aduc