
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), disciplinato dal regolamento 1260/1999, contribuisce principalmente allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali. I fondi sono attribuiti a un’operazione esclusivamente se quest’ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali di gestione, non subisce "modificazioni sostanziali". La Regione Marche, che gestisce un programma operativo per gli interventi strutturali dell’Unione nella regione stessa, ha emanato un bando per vari progetti di infrastrutture nelle zone portuali locali, relativamente al periodo di programmazione 2002 2006.
Il Comune di Ancona ha chiesto il finanziamento di tre diversi progetti (realizzazione di scalo di alaggio, acquisto di una gru a portale e lavori di adeguamento del piazzale antistante lo scalo menzionato). Le tre domande sono state accettate. Eseguiti i lavori, il Comune, quale autorità beneficiaria del finanziamento, con il benestare della Regione Marche, ha deciso di affidare la gestione dello scalo di alaggio alla Cooperativa arl Pescatori e Motopescherecci di Ancona, prevedendo una serie di obblighi a carico di quest’ultima (canone annuo in misura tale da non generare né per il concedente né per il concessionario entrate nette consistenti, divieto di alterare le modalità di esecuzione dell’operazione ammessa a finanziamento, divieto di svolgere attività lucrativa, obbligo del rispetto di tutte le direttive e le norme dell’Unione applicabili e di mantenere la funzione pubblica e la destinazione d’uso dell’opera). Nel giugno 2010 la Regione Marche ha ritenuto la gestione dello scalo di alaggio affetta da un certo numero di irregolarità (lo scalo era utilizzato anche da imbarcazioni da diporto, una parte era inutilizzato e la concessione dell’opera era avvenuta in assenza di una procedura ad evidenza pubblica). Ha pertanto revocato il finanziamento e ne ha disposto il recupero. Il Comune di Ancona ha quindi agito dinanzi al TAR Marche, che ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il regolamento sui Fondi strutturali.
Il TAR chiede in sostanza alla Corte
– se secondo il regolamento sui fondi strutturali sono modifiche unicamente quelle che avvengano nel corso della realizzazione di un’opera o anche quelle successive, in particolare durante la fase di gestione dell’opera stessa;
– se per poter valutare se l’attribuzione di una concessione non generi entrate rilevanti per il concedente o indebiti vantaggi per il concessionario, sia necessario verificare previamente se l’opera abbia subito una modifica sostanziale;
– se rilevi unicamente l’ipotesi di una modifica fisica (l’opera realizzata non è conforme a quella indicata nel progetto ammesso a finanziamento), o anche l’ipotesi di una modifica funzionale e se vi sia «modifica sostanziale» quando l’opera è utilizzata, in parte, ma non principalmente, per attività diverse da quelle che erano previste nel bando o nella domanda di finanziamenti;
– se il diritto dell’Unione consenta l’attribuzione diretta (senza una procedura ad evidenza pubblica) di una concessione di servizio pubblico relativa ad un’opera, allorché detta concessione non sia tale da generare entrate nette consistenti né posizioni di indebito vantaggio per il concessionario o all’autorità pubblica concedente.
Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda anzitutto che non spetta ad essa qualificare concretamente le modifiche controverse nel procedimento principale. Questa competenza spetta infatti solo al giudice nazionale. La Corte si limita a fornire un’interpretazione del diritto dell’Unione utile per guidare il giudice del rinvio nella sua valutazione.
La Corte dichiara quindi che determinano revoca delle operazioni ammesse al finanziamento tanto le modifiche nel corso della realizzazione di un’opera quanto quelle successive, in particolare nella fase della gestione dell’opera stessa, nel corso del termine di cinque anni.
Per poter valutare se l’attribuzione di una concessione non generi entrate rilevanti per il concedente o indebiti vantaggi per il concessionario, non è necessario verificare previamente se l’opera abbia subito una modifica sostanziale.
Per “modifica” si intende tanto quella fisica (l’opera realizzata non è conforme a quella indicata nel progetto ammesso al finanziamento), quanto quella funzionale (l’utilizzo di un’opera per attività diverse da quelle inizialmente previste nel progetto ammesso al finanziamento, tale da ridurre in modo significativo la capacità dell’operazione di raggiungere l’obiettivo attribuitole).
Il diritto dell’Unione non osta all’attribuzione senza procedura ad evidenza pubblica di una concessione di servizi pubblici relativa ad un’opera, purché siffatta attribuzione risponda al principio di trasparenza il cui rispetto, senza necessariamente comportare un obbligo di far ricorso ad una gara, deve consentire a un’impresa avente sede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell’autorità concedente di avere accesso alle informazioni adeguate relative alla concessione in parola prima che essa sia attribuita, di modo che tale impresa, se lo avesse desiderato, sarebbe stata in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere detta concessione. Spetta al giudice del rinvio verificare detta situazione.