
Il giudizio di rating fornito dalle banche agli acquirenti di titoli Lehman nel 2008 è «estremamente inattendibile»: l’importantissima vittoria da oltre 80 mila euro ottenuta da Confconsumatori è destinata ad aprire la fila a una serie di nuovi rimborsi per tanti risparmiatori “traditi”.
Con sentenza pubblicata a marzo 2013, il Tribunale civile di Brescia ha ritenuto che, in relazione a tre negoziazioni di obbligazioni Lehman Brothers Holding disposte dal medesimo investitore tra l’aprile 2008 e l’agosto 2008, l’intermediario non ha fornito al suddetto investitore una informazione “appropriata” sui titoli Lehman, poiché non ha indicato, oltre al giudizio di rating, soggettivo e positivo, anche gli svariati elementi, oggettivi e negativi, che avrebbero dovuto portare sia a ritenere «estremamente inattendibile il giudizio di rating», sia a formulare un giudizio complessivo sui titoli Lehman decisamente negativo.
Conseguentemente, l’intermediario, nello specifico un Istituto di credito, è stato condannato a risarcire il danno subito dall’investitore, pari ad euro 82.000 oltre interessi legali e spese di lite, per violazione dei doveri informativi verso quest’ultimo.
L’unicità della sentenza consiste nella condanna dell’intermediario per motivi sostanziali, ossia per le omesse informazioni sui titoli Lehman al momento delle negoziazioni, laddove le precedenti sentenze in materia di obbligazioni Lehman hanno riconosciuto all’investitore il risarcimento del danno solo per motivi formali, ossia per omissioni nei contratti antecedenti le negoziazioni e, quindi, per motivi che prescindono dallo specifico titolo Lehman negoziato.
Spiega l’avv. Martino Bianchi di Confconsumatori, difensore dell’investitore: «la sentenza è importante perché evidenzia chiaramente che l’intermediario, disponendo di elementi valutativi di un titolo ulteriori rispetto al giudizio di rating, non può limitarsi a dare rilievo e a comunicare esclusivamente tale giudizio, nello specifico positivo, ma deve dare rilievo e comunicare tutte le informazioni di cui è in possesso, nello specifico negative, al fine di consentire all’investitore un investimento consapevole. Gli indici rivelatori nel 2008 sia della inattendibilità del giudizio di rating, sia della valutazione complessivamente negativa del titolo Lehman, sono tutti elementi oggettivi che l’intermediario, per semplice diligenza professionale, poteva e doveva conoscere: la chiusura, già nell’agosto del 2007, della banca del gruppo dedicata ai mutui subprime, con conseguente e consistente perdita finanziaria; l’effettuazione di ben cinque aumenti di capitale nel secondo trimestre del 2008; l’oscillazione del prezzo delle obbligazioni secondo l’indice VAR con conseguente uscita dall’elenco Obbligazioni basso rischio-basso rendimento del consorzio interbancario Patti Chiari; l’aumento del CDS applicato a Lehman tra settembre 2007 e settembre 2008; la negoziazione del titolo solo nel mercato non regolamentato; la circostanza che il rating non sarebbe stato aggiornato dal 2005. Tutti gli acquirenti nel 2008 di obbligazioni Lehman che sono stati informati dall’intermediario solo sul giudizio di rating potranno quindi chiedere di essere risarciti».