Cassazione: corretti i contratti mark-to-market Bnl

Importante sentenza della Cassazione sul tema dei contratti derivati che prevedono il meccanismo del "mark-to-market" che oppongono decine di amministrazioni locali ai maggiori istituti di credito nazionali e internazionali. La Suprema Corte, secondo quanto riferisce il quotidiano economico Milano Finanza, ha rigettato i ricorsi presentati dai Pm e dai Comuni di Messina e Taormina contro la Bnl e ha disposto i dissequestro di 17 milioni della banca che erano stati sequestrati.

Al di là del caso specifico, la sentenza può avere un effetto generale sui numerosi contenziosi tra banche e enti locali, perchè sostiene la legittimità dei meccanismi di "mark-to-market" su cui si basano i contratti derivati che non determinano necessariamente costi occulti a danno dei clienti e profitti ingiusti per le banche.Se i contratti di finanziamento non prevedessero questo meccanismo e gli enti locali recedessero in anticipo dai contratti, sarebbero infatti le banche a rischiare un perdita a danno di azionisti e correntisti. In sostanza, secondo la Cassazione, il "mark-to-market" è un corretto meccanismo contrattuale per tutelare la banca nel caso di recesso anticipato dal contratto. "Per stabilire se esista o meno un danno per il contraente – afferma la sentenza – occorre procedere a una disamina a posteriori, allorchè il contratto abbia raggiunto la sua normale scadenza".

La sentenza chiude il contenzioso avviato dai Comuni di Messina e Taormina con la Bnl. Nel maggio scorso il Tribunale di Messina aveva ipotizzato il reato di truffa per derivati venduti da Bnl tra il 2002 e il 2007 ai due Comuni e aveva disposto il sequestro preventivo dei presunti profitti della banca, pari a 17 milioni. A giugno il Tribunale del Riesame aveva annullato il sequestro, sostenendo la legittimità dell’operazione e l’assenza del sospetto di truffa da parte della banca. I Pm e i due Comuni avevano fatto ricorso in Cassazione contro l’annullamento. E nei giorni scorsi la Cassazione ha riconfermato la legittimità dell’operazione.