Il Tar Veneto dà ragione a un agente della Polizia di Stato originario della provincia di Agrigento, attualmente in servizio presso la questura di Belluno, e ordina al ministero dell’Interno di riesaminare la sua richiesta di assegnazione temporanea per poter assistere il figlio minore.
L’agente aveva infatti chiesto l’assegnazione temporanea ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legislativo 151/2001, disposizione che consente ai dipendenti pubblici con figli minori di tre anni di chiedere l’assegnazione temporanea, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. La richiesta era stata però respinta dal Ministero, sostenendo l’assenza di un posto vacante e disponibile presso la sede richiesta e le esigenze di organico della sede di provenienza.
Il ricorso ha contestato proprio la motivazione del provvedimento, evidenziando come i dati acquisiti attraverso l’accesso agli atti non confermassero quanto sostenuto dall’Amministrazione. Dalla documentazione, è emerso che presso la Questura di Belluno non risultavano scoperture organiche nel ruolo dell’agente, mentre nella provincia di Agrigento erano presenti posti vacanti corrispondenti al ruolo ricoperto dal ricorrente, in particolare presso i Commissariati di Palma di Montechiaro e Sciacca.
Il Tar Veneto ha inoltre sottolineato che l’Amministrazione è tenuta a fornire una motivazione particolarmente stringente quando decide di negare un trasferimento richiesto per esigenze familiari, Per queste ragioni, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e ordinato all’Amministrazione di riesaminare l’istanza entro 60 giorni, rivalutando la possibilità di assegnare temporaneamente l’agente in una sede della provincia di Agrigento.
“È una pronuncia importante perché il giudice ha chiesto all’Amministrazione di riesaminare la posizione del nostro assistito alla luce di dati concreti – dichiarano gli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Raimonda Riolo dello Studio legale Leone-Fell & C. –. Il punto centrale è che un diniego non può essere fondato su formule generiche. Quando sono in gioco le esigenze di cura e assistenza di un figlio minore, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva e fornire una motivazione adeguata, mettendo in equilibrio le esigenze di servizio con la tutela della famiglia”.
In foto i soci Francesco Leone, Simona Fell, Floriana Barbata e Ciro Catalano. Al centro, Raimonda Riolo
