La pubblicazione online del nome degli atleti professionisti che hanno violato le norme antidoping può essere compatibile con il diritto dell’Unione

La Commissione giuridica antidoping austriaca (ÖADR) e la Commissione indipendente di arbitrato austriaca (USK) 1 hanno squalificato quattro atleti dalle competizioni nazionali e internazionali per un periodo determinato o a vita, per violazione delle norme antidoping.

In forza della normativa austriaca, dette squalifiche sono pubblicate 2 sul sito Internet dell’Agenzia austriaca antidoping (NADA Austria). Tale pubblicazione comprende il nome e il cognome dell’atleta interessato, la disciplina sportiva praticata, la violazione delle norme antidoping commessa, la sanzione inflitta nonché l’inizio e la fine di quest’ultima. L’ÖADR pubblica, a sua volta, sul proprio sito Internet, tali dati nonché il nome della sostanza vietata eventualmente in questione.

I quattro atleti contestano 3 dinanzi al Tribunale amministrativo federale austriaco il fatto che i loro nomi e gli sport interessati siano pubblicati sui siti Internet di cui trattasi. Essi ritengono, in particolare, che le informazioni pubblicate rientrino nella nozione di «dati relativi alla salute», il cui trattamento è in linea di principio vietato, nonché di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati, il cui trattamento può essere effettuato, in linea di principio, solo sotto il controllo dell’autorità pubblica. Inoltre, essi sostengono che il regime indiscriminato di pubblicazione previsto in Austria è incompatibile con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) 4 . Il Tribunale amministrativo federale ha interrogato 5 la Corte di giustizia al riguardo.

La Corte risponde anzitutto che le informazioni pubblicate non rientrano, in linea di principio, nella nozione di  «dati relativi alla salute», salvo il caso in cui il nome o la categoria della sostanza o del metodo vietato  oggetto di detta violazione sia menzionato nella pubblicazione e tale menzione, unitamente ad altre  informazioni relative alla persona interessata, sia tale da rivelare, anche indirettamente, mediante un’operazione intellettuale di raffronto o deduzione, informazioni sullo stato di salute fisica o mentale passato, presente o  futuro di tale persona.

La Corte risponde poi che i dati personali relativi alle violazioni previste da una normativa nazionale antidoping e alle sanzioni inflitte per siffatte violazioni non costituiscono dati personali relativi alle condanne penali e ai  reati. Infatti, tali violazioni e sanzioni riguardano solo un gruppo particolare di persone, vale a dire gli atleti, alla stregua delle sanzioni disciplinari aventi lo scopo di garantire il rispetto, da parte dei membri di un gruppo, di norme di comportamento proprie di quest’ultimo.

Infine, la Corte risponde che il RGPD 6 , in linea di principio, non osta a una pubblicazione su Internet del nome  degli atleti professionisti che hanno violato le norme antidoping, della durata della squalifica loro irrogata e  dei motivi di quest’ultima.  La lotta contro il doping, il cui scopo è quello di preservare lo svolgimento leale, integro e obiettivo della competizione sportiva, di garantire pari opportunità tra gli atleti, di tutelare la loro salute nonché di far rispettare i valori etici nello sport, costituisce un obiettivo di interesse generale.

La pubblicazione delle violazioni delle norme antidoping è idonea a contribuire al conseguimento di tale obiettivo, contribuendo alla dissuasione, alla prevenzione e all’efficacia delle sanzioni. Per di più, la pubblicazione al di fuori di una cerchia ristretta di persone non sembra eccedere quanto necessario per realizzare detto obiettivo e, in particolare, per informare le persone sulle quali la sanzione grava indirettamente, incidendo anche sui loro interessi, quali i datori di lavoro e gli sponsor, attuali o potenziali, dell’atleta professionista sanzionato.

Tuttavia, l’ente incaricato della pubblicazione deve poter procedere, prima della pubblicazione, a un bilanciamento individuale degli interessi in gioco per garantire che detta pubblicazione sia effettuata in modo conforme al RGPD e, in particolare, al principio di proporzionalità 7 . Inoltre, un atleta interessato deve poter presentare un reclamo preventivo alla competente autorità per la protezione dei dati qualora vi siano indizi concreti che la pubblicazione che lo riguarda è imminente o avverrà in un prossimo futuro.