Il regolamento della Federazione calcistica tedesca (DFB) relativo all’attività degli agenti dei calciatori potrebbe rientrare in un’eccezione al divieto di intese

Nel 2015 la Federazione calcistica tedesca (DFB) ha adottato un regolamento relativo all’attività degli agenti dei calciatori. Detto regolamento disciplina il ricorso ai servizi di un agente da parte di calciatori e club per la conclusione di contratti di calciatori professionisti e di accordi di trasferimento. Esso impone, tra l’altro, l’obbligo di registrazione degli agenti e la loro sottomissione a vari statuti, regolamenti e norme della Federazione Internazionale di Calcio (FIFA), della DFB e della Lega calcistica tedesca (DFL), compresa la sottomissione alla giurisdizione della DFB. Detto regolamento vieta all’agente, in caso di intermediazione per l’accoglienza di un giocatore, di partecipare ai futuri proventi derivanti dal trasferimento dal club e vieta inoltre i compensi per i servizi dell’agente in caso di intermediazione a favore di un minore. Inoltre, esso impone l’obbligo di rendere pubblici i compensi e i pagamenti effettuati agli agenti. Infine, prevede sanzioni in caso di violazioni.

Una società tedesca, il suo fondatore e una società austriaca, operanti nel settore del trasferimento dei calciatori, hanno impugnato tale regolamento dinanzi ai giudici tedeschi, sostenendo che esso sia in contrasto con il divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione. La Corte federale di giustizia tedesca ha sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali in merito. Essa intende verificare se un regolamento di questo tipo possa rientrare in un’eccezione al divieto di intese, delineata dalla Corte 1 per i casi in cui le restrizioni della concorrenza perseguano un obiettivo legittimo di interesse generale.

La Corte rileva che l’eccezione in questione può, a determinate condizioni, applicarsi a una regolamentazione  adottata da una federazione sportiva che, come quella in esame, pur rivolgendosi ai propri membri,  disciplina il ricorso ai servizi di imprese terze non appartenenti a tale federazione, quali gli agenti dei  giocatori 2 .

Infatti, la circostanza che una regolamentazione adottata da un’associazione come la DFB produca alcuni dei suoi effetti non solo nei confronti dei propri membri, ma anche di imprese terze che intrattengono rapporti con tali membri, può risultare necessaria per il perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale che, di per sé, non presentano carattere anticoncorrenziale. Ciò può verificarsi, in particolare, quando, al fine di conseguire tali obiettivi, una federazione sportiva è indotta ad adottare una regolamentazione che potrebbe avere ripercussioni sull’ecosistema che essa regola e controlla.

Nel settore del calcio professionistico e semiprofessionistico, diverse categorie di operatori economici, quali i club, le federazioni nazionali, i calciatori e gli agenti, devono interagire e, in una certa misura, collaborare per garantire la sostenibilità del settore e la sua attrattiva per i tifosi e gli spettatori. Infatti, se i servizi finali, quali le partite e i tornei, non fossero sufficientemente attraenti o non fossero oggetto di un’adeguata diffusione, tutte queste diverse categorie di operatori economici ne risentirebbero negativamente.

Ciò detto, è indispensabile accertare, in modo concreto, che tale regolamentazione, da un lato, non possa essere qualificata come accordo tra imprese o decisione di un’associazione di imprese avente per oggetto la restrizione della concorrenza e, dall’altro, sia giustificata dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale rispetto al quale appaia adeguata, necessaria e proporzionata in senso stretto. Nel caso di specie, spetta alla Corte  federale di giustizia stabilire se la regolamentazione contestata della DFB soddisfi tutte le condizioni per  l’applicazione dell’eccezione in questione.

Tali condizioni non devono necessariamente essere valutate in relazione a ciascuna delle disposizioni della regolamentazione in questione, ma in relazione a un insieme di disposizioni che perseguono un obiettivo distinto o producono un effetto distinto.