Servizi digitali: il Tribunale respinge i ricorsi di Apple relativi alla sua designazione come gatekeeper per l’App Store e iOS

Apple è un’impresa tecnologica innovatrice che ha creato dispositivi quali l’iPhone e l’iPad, nonché i loro sistemi operativi mobili proprietari (rispettivamente iOS e iPadOS). Essa gestisce cinque negozi di applicazioni software, vale a dire iOS App Store (per i telefoni cellulari iPhone), iPadOS App Store (per i tablet elettronici iPad), watchOS App Store (per gli orologi Apple Watch), macOS App Store (per i computer Mac) e tvOS App Store (per le console televisive Apple TV).

A norma del regolamento sui mercati digitali (Digital Markets Act, DMA) 1 , il 5 settembre 2023 la Commissione europea ha designato Apple come «gatekeeper» per l’App Store, il sistema operativo iOS e il navigatore Safari. Tale qualifica può essere attribuita a talune grandi imprese digitali che forniscono servizi di piattaforma di base, vale a dire servizi che svolgono un ruolo imprescindibile di intermediazione tra le imprese che intendono offrire i loro servizi online e gli utenti finali, qualora esse rispondano a determinate condizioni relative, in particolare, alla loro dimensione e alla loro influenza sul mercato. Alle imprese così designate sono imposti obblighi specifici volti a garantire una concorrenza equa.

La decisione della Commissione ha inoltre qualificato il servizio iMessage alla stregua di servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero (SCIIN) come costitutivo di un servizio di piattaforma di base (SPB). Lo stesso giorno la Commissione ha avviato un’indagine di mercato al fine di esaminare se gli elementi addotti da Apple riguardo al servizio iMessage potessero mettere in discussione le presunzioni stabilite dal DMA, secondo cui l’impresa soddisfaceva i tre criteri necessari per la sua designazione come gatekeeper. Il 12 febbraio 2024 essa ha infine deciso di non designare Apple come gatekeeper per iMessage. Tuttavia, sia la decisione di avvio sia la decisione di chiusura dell’indagine hanno mantenuto la qualifica di iMessage come SCIIN che costituisce un SPB.

Apple ha quindi adito il Tribunale dell’Unione europea per contestare, da un lato, la sua designazione come gatekeeper per l’App Store e iOS nonché talune qualifiche accolte dalla Commissione e, dall’altro, la decisione che avvia l’indagine relativa a iMessage e, infine, la decisione che la chiude.

Il Tribunale respinge tutti i ricorsi proposti da Apple. Esso conferma la designazione di Apple come  gatekeeper per l’App Store e iOS e dichiara irricevibili i ricorsi relativi al servizio iMessage.  In primo luogo, il Tribunale dichiara irricevibile l’eccezione di illegittimità sollevata da Apple nei confronti della disposizione del DMA relativa agli obblighi di interoperabilità imposti alle imprese designate come gatekeeper. Esso considera che tale disposizione non costituisce né la base giuridica della decisione di designazione né una norma che presenti un nesso giuridico diretto con quest’ultima, sicché la sua asserita illegittimità non può essere eccepita per corroborare una domanda di annullamento di tale decisione.

In secondo luogo, il Tribunale conferma la valutazione della Commissione secondo cui le diverse versioni dell’App Store costituiscono un solo e medesimo SPB. Esso rileva che, a prescindere dai dispositivi interessati, tali negozi perseguono una finalità identica, vale a dire mettere in contatto gli sviluppatori di applicazioni e gli utenti finali al fine di facilitare la distribuzione di applicazioni software. Le differenze addotte da Apple per sostenere che ciascuno di tali negozi costituiva un SPB distinto, cosicché solo il negozio di applicazioni iOS App Store raggiungeva le soglie richieste per essere designato come gatekeeper, attengono principalmente alle caratteristiche proprie dei dispositivi utilizzati e non giustificano la distinzione tra diversi servizi di piattaforma di base.

In terzo luogo, il Tribunale dichiara irricevibili le censure relative alla qualificazione di iMessage come SCIIN che costituisce un SPB. Esso considera che tale qualificazione non produce, di per sé, effetti giuridici vincolanti che modifichino la situazione giuridica di Apple. In particolare, nessuno degli obblighi previsti dal DMA si applica a iMessage dal momento che tale servizio non è stato annoverato in una decisione di designazione come punto di accesso importante. Per le stesse ragioni, il Tribunale respinge anche i ricorsi diretti contro le decisioni di avvio e di chiusura dell’indagine di mercato relativa a iMessage.