La Corte Costituzionale ha ribadito con chiarezza che il trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di permanenza non ha natura penale. Lo ha affermato nella sentenza n. 39 del 2025, depositata il 10 aprile, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 145 del 2024, convertito con la legge n. 187 del 2024.
Al centro della vicenda c’era una modifica normativa che aveva previsto, per i ricorsi in Cassazione avverso i decreti di convalida e di proroga del trattenimento degli stranieri — compresi i richiedenti protezione internazionale — l’applicazione del rito tipico del mandato di arresto europeo, con motivi di impugnazione mutuati dal codice di procedura penale. La Corte ha ritenuto questa scelta incostituzionale, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto lesiva del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Nel ragionamento della Consulta, il procedimento di convalida del trattenimento dei richiedenti asilo, pur riguardando una misura limitativa della libertà personale — che deve rispettare le garanzie dell’articolo 13 della Costituzione — non è mai stato considerato di natura penale, né a livello nazionale né in ambito sovranazionale. La materia è storicamente ritenuta di natura civile, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive che il trattenimento va a incidere.
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa nello stesso senso: il trattenimento degli stranieri non rientra nel perimetro applicativo dell’articolo 6 CEDU (diritto a un equo processo in materia penale), bensì in quello dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione, che disciplina la privazione della libertà ai fini dell’esecuzione di un’espulsione o di una procedura di immigrazione. Tale misura è ammissibile solo per consentire agli Stati di prevenire l’immigrazione irregolare nel rispetto degli obblighi internazionali.
Il punto qualificante è che i provvedimenti del Questore che dispongono o prorogano il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale sono atti amministrativi, del tutto estranei alla commissione di reati. Assimilarli, anche solo sotto il profilo procedurale, alle misure restrittive di natura penale costituisce pertanto una forzatura giuridicamente inaccettabile. La decisione di trattenere deve sì essere adottata dalle autorità amministrative o di polizia, ma la sua convalida o proroga richiede un rapido controllo da parte dei tribunali, e il trattenimento non deve privare il richiedente asilo del diritto di accedere effettivamente alla procedura di determinazione del proprio status.
La pronuncia si inserisce in un quadro normativo particolarmente instabile. Le modifiche introdotte dalla legge n. 187/2024 avevano anche spostato la competenza sulla convalida del trattenimento dei richiedenti asilo dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione — istituite presso i tribunali distrettuali e dotate di specifica preparazione nel diritto d’asilo europeo — alle Corti d’appello in composizione monocratica. Su questo punto è intervenuta successivamente la sentenza n. 205 del 29 dicembre 2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le ulteriori questioni di legittimità sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, confermando però l’impianto interpretativo di fondo: il trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo è materia civile, con proprie garanzie costituzionali, non sovrapponibile alla giustizia penale.
Per approfondimenti si rimanda al testo integrale delle pronunce sul sito della Corte Costituzionale.
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