Nel dicembre 2025 la Commissione ha proposto l’istituzione di un Fondo temporaneo per la decarbonizzazione che sostenga le imprese con sede nell’UE che operano in settori ad alta intensità di carbonio e le cui attività produttive sono esposte al rischio di essere delocalizzate al di fuori dell’UE. Il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione fornirà sostegno finanziario ai settori siderurgico, dell’alluminio e dei concimi fino a quando non si troverà una soluzione a lungo termine alla delocalizzazione delle emissioni di carbonio. Sarà finanziato dalla vendita di certificati del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) agli importatori di merci ad alta intensità di carbonio nel 2026 e nel 2027. Gli Stati membri, che riscuotono i proventi della vendita dei certificati CBAM, saranno tenuti a trasferire al Fondo il 25 % delle entrate di questi due anni.
La Corte ha formulato le seguenti osservazioni principali in merito alla proposta.
- Non è chiaro quanti nuovi investimenti nella decarbonizzazione saranno effettivamente attratti dal Fondo. Le condizioni per ricevere il sostegno del Fondo proposto sono simili a quelle per ottenere le quote gratuite del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) nel 2026 e nel 2027. La Commissione non ha valutato l’impatto del ridotto numero di nuove condizioni sugli investimenti delle imprese. Inoltre, poiché i pagamenti eseguiti dal Fondo saranno calcolati in base alla produzione storica, non sosterranno direttamente nuovi investimenti nella decarbonizzazione.
- Non tutte le deroghe al regolamento finanziario dell’UE sono giustificate o chiare. La Commissione ha chiesto tre esenzioni (deroghe) dal regolamento finanziario dell’UE. La Corte non è d’accordo su una di queste richieste, in quanto si discosta dai princìpi di bilancio fondamentali, mentre esistono soluzioni alternative che sarebbero in linea con questi ultimi. Per quanto riguarda l’esenzione relativa al pagamento retroattivo del sostegno alle imprese, la Corte osserva che la proposta non indica chiaramente in che misura l’esenzione sarà utilizzata.
- Le ipotesi su cui è basata la proposta sono incerte. La Commissione stima che le entrate totali del Fondo ammonteranno a 632 milioni di euro, a fronte di spese totali stimate a 265 milioni di euro. Questa discrepanza induce a chiedersi se sia giustificato un contributo degli Stati membri al Fondo del 25 %. Inoltre, sia le cifre relative alle entrate che quelle relative alle spese sono fortemente incerte, data la difficoltà di prevedere i prezzi futuri delle quote EU ETS e la vendita dei certificati CBAM. Poiché i certificati CBAM sono una nuova forma di entrate, non vi sono dati storici su cui basare le proiezioni.
- Parte del denaro riscosso resterà inutilizzato per un anno. Gli Stati membri saranno tenuti a trasferire le entrate CBAM in due rate, una nel 2028 e l’altra nel 2029, mentre il sostegno verrà versato soltanto a partire dal 2029. Di conseguenza, la Commissione utilizzerà in misura limitata i 308 milioni di euro stimati per il 2028 e la proposta non specifica come saranno gestiti tali attivi. Secondo la Corte, gli Stati membri dovrebbero invece effettuare un unico trasferimento delle entrate riscosse nel 2029.
- L’utilizzo delle strutture amministrative esistenti è una caratteristica positiva. La Corte ha riscontrato che, sebbene il Fondo sia completamente nuovo, sfrutta le strutture amministrative esistenti ed è soggetto agli stessi obblighi di comunicazione applicabili all’assegnazione gratuita di quote ETS. Tale approccio dovrebbe comportare minori oneri amministrativi per i beneficiari e costi inferiori.
