Aereo in ritardo prolungato? C’è diritto al risarcimento per lesione della libertà di movimento

Quando si viaggia spesso le tempistiche sono importanti per evitare di perdere delle coincidenze, di non giungere in tempo per imbarcarsi su una nave o semplicemente perché la vacanza è breve e ogni minuto è importante.

Tuttavia accade che a causa dei ritardi il planning di viaggio salti.

Sinora i ritardi, così come lo smarrimento dei bagagli, veniva indennizzato facendo riferimento alla Convenzione di Montreal.

La Corte di Cassazione in questi giorni – sentenza n. 8999 – ha chiarito che, in caso di ritardo prolungato, vi è una compromissione della libertà di movimento che dà diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Il caso

Una coppia aveva acquistato un viaggio con partenza da Roma ed arrivo a Bangkok, con scalo a Dubai.

Nessun problema alla partenza ma lo scalo a Dubai non poteva essere operato per via di un incendio.

L’aereo doveva quindi rientrare a Roma e solo dopo molte ore poteva giungere a Dubai.

La coincidenza col volo per Bangkok era persa e la coppia poteva prendere il volo successivo solo dopo 24 h di attesa.

Questo comportava di trascorrere, in assenza di assistenza, una nottata in aeroporto e la perdita di una notte in Hotel nonché di un giorno del viaggio.

Rientrata, la coppia chiedeva alla compagnia un rimborso pari ad € 1.000,00.

La domanda veniva accolta, sebbene in misura ridotta dal Giudice di Pace, mentre veniva respinta in Tribunale, a cui si era rivolta in appello la compagnia.

La vicenda finiva in Cassazione. La sentenza stabiliva che il danno patrimoniale è risarcibile, ex art.2059 cc, anche quando non sussiste un fatto reato purché si verifichino tre condizioni:

1 – che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;

2  – che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità;

3 – che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari.

Secondo la Corte, la circostanza che la coppia sia stata trattenuta forzatamente in aeroporto senza potersi allontanare e priva di assistenza, comporta indubbiamente la lesione della libertà di movimento, che è diritto costituzionalmente garantito.

Tale circostanza non può essere negata visto che l’art.16 della Costituzione assoggetta le limitazioni alla libertà di movimento solo alla Legge.

Sara Astorino
legale, consulente Aduc