Quando si viaggia spesso le tempistiche sono importanti per evitare di perdere delle coincidenze, di non giungere in tempo per imbarcarsi su una nave o semplicemente perché la vacanza è breve e ogni minuto è importante.
Tuttavia accade che a causa dei ritardi il planning di viaggio salti.
Sinora i ritardi, così come lo smarrimento dei bagagli, veniva indennizzato facendo riferimento alla Convenzione di Montreal.
La Corte di Cassazione in questi giorni – sentenza n. 8999 – ha chiarito che, in caso di ritardo prolungato, vi è una compromissione della libertà di movimento che dà diritto a richiedere il risarcimento del danno.
Il caso
Una coppia aveva acquistato un viaggio con partenza da Roma ed arrivo a Bangkok, con scalo a Dubai.
Nessun problema alla partenza ma lo scalo a Dubai non poteva essere operato per via di un incendio.
L’aereo doveva quindi rientrare a Roma e solo dopo molte ore poteva giungere a Dubai.
La coincidenza col volo per Bangkok era persa e la coppia poteva prendere il volo successivo solo dopo 24 h di attesa.
Questo comportava di trascorrere, in assenza di assistenza, una nottata in aeroporto e la perdita di una notte in Hotel nonché di un giorno del viaggio.
Rientrata, la coppia chiedeva alla compagnia un rimborso pari ad € 1.000,00.
La domanda veniva accolta, sebbene in misura ridotta dal Giudice di Pace, mentre veniva respinta in Tribunale, a cui si era rivolta in appello la compagnia.
La vicenda finiva in Cassazione. La sentenza stabiliva che il danno patrimoniale è risarcibile, ex art.2059 cc, anche quando non sussiste un fatto reato purché si verifichino tre condizioni:
1 – che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
2 – che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità;
3 – che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari.
Secondo la Corte, la circostanza che la coppia sia stata trattenuta forzatamente in aeroporto senza potersi allontanare e priva di assistenza, comporta indubbiamente la lesione della libertà di movimento, che è diritto costituzionalmente garantito.
Tale circostanza non può essere negata visto che l’art.16 della Costituzione assoggetta le limitazioni alla libertà di movimento solo alla Legge.
Sara Astorino
legale, consulente Aduc
