Condotte vessatorie dopo la separazione: maltrattamenti in famiglia e non atti persecutori

La recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito un principio di grande rilevanza in materia di diritto penale di famiglia e di tutela delle vittime: le condotte vessatorie poste in essere nei confronti del coniuge, iniziate durante la convivenza e proseguite anche dopo la separazione, devono essere inquadrate come maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e non come atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, lo status di “persona della famiglia” permane oltre la cessazione della convivenza fino allo scioglimento definitivo degli effetti civili del matrimonio. Per questo motivo, quando comportamenti vessatori e reiterati continuano nel tempo dopo la separazione, essi non si trasformano automaticamente in stalking, ma costituiscono una prosecuzione del più ampio e complesso fenomeno dei maltrattamenti familiari, con tutte le aggravanti e tutele previste dal nostro ordinamento penale.

Questo orientamento supera una lettura formalistica che distingueva rigidamente il “prima” e il “dopo” della separazione in base alla convivenza effettiva, riconoscendo invece che i vincoli di solidarietà morale, materiale e di rispetto reciproco tra coniugi non si interrompono all’uscita di casa, ma restano rilevanti ai fini della tutela penale della vittima.

Per i diritti e la tutela delle persone vulnerabili, il riconoscimento della continuazione dei maltrattamenti oltre la separazione è essenziale, perché consente di salvaguardare con maggiore efficacia le vittime, spesso le ex partner o i figli, e di evitare che condotte prolungate di umiliazione, controllo e intimidazione possano essere derubricate in “atti persecutori” con conseguenze meno adeguate sotto il profilo sanzionatorio e di protezione.

Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc