Le somme ‘prestate’ all’ex-coniuge non devono essere restituite

Una recentissima sentenza, emessa dal Tribunale di Nola, ha affrontato nuovamente una delle questioni che si verificano frequentemente alla fine del rapporto matrimoniale. Quando la coppia non è ancora scoppiata, è normale che il coniuge più forte utilizzi il proprio denaro per finanziare un progetto dell’altro coniuge, per ristrutturare l’immobile di quest’ultimo oppure affronti varie spese.
Una volta che il rapporto affettivo viene meno, sorgono diverse domande.
Posso riavere i miei soldi indietro? Posso chiedere la restituzione delle somme versate in favore, o comunque per aiutare l’altro? Che accade se, pur avendo utilizzato le proprie finanze (alle volte esaurendole), al coniuge non rimane niente?
Da anni la Cassazione, a cui la predetta sentenza del Tribunale di Nola, fa riferimento ha chiarito che “il coniuge non proprietario non può chiedere la restituzione delle spese sostenute, durante la pendenza del matrimonio, per apportare migliorie alla casa coniugale, in quanto tali spese configurano donazione avvenuta in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. e non sussiste alcun diritto al rimborso.” Corte di Cassazione ordinanza n. 23882/ 2021.
Non solo, la medesima Corte di Cassazione ha anche stabilito che  “in via generale ed astratta, può affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa”, Corte di Cassazione ordinanza n. 5385/2023.
La Corte è giunta, in maniera ormai costante, a queste conclusioni perché tra familiari o parenti è abituale che vi siano forme di sostegno, e ciò perché tale condotta è consentita e tutelata dalla Legge, che, però, esclude l’obbligo di restituzione.
Non siamo, in questi casi, innanzi ad un semplice prestito o finanziamento ma innanzi al rispetto del dovere, assunto al momento del matrimonio, di solidarietà reciproca ovvero si stanno rispettando gli obblighi assunti e previsti dall’art.143 cc.
Occorre porsi l’ultima domanda: la restituzione è sempre esclusa?
No.
La restituzione su base volontaria è sempre ammessa, pertanto, se un coniuge inizia a restituire le somme potrebbe anche esservi tenuto per il futuro.
In tale condotta, infatti, potrebbe essere configurata come riconoscimento di debito che consente di superare l’esclusione dell’obbligo di restituzione.
La restituzione, inoltre, può essere concordata tra i coniugi siglando un accordo.
Laddove si decidesse di siglare il predetto accordo, allora sarebbe consigliabile specificare le condizioni economiche dei due coniugi, la ragione del prestito e che la somma, oltre che le date concordate per la restituzione, sono state calibrate sulla base delle reali capacità economiche di entrambi e ponderando gli interessi delle parti.
L’ipotesi predetta, tuttavia, sembra avere natura residuale nonché di difficile applicazione.
Quando ancora si ritiene di essere la coppia perfetta, quando si è ancora convinti che l’amore vince su tutto, difficilmente ci si preoccupa di tutelare i propri interessi per il futuro, senza contare che una tale richiesta potrebbe essere l’anticamera della separazione!

 

Sara Astorino, legale, consulente Aduc